Cittadinanza italiana

dal sito www.interno.it del Ministero dell’Interno

 
Cittadinanza italiana. Cambiano alcuni requisiti per la concessione
Le modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 in tema di "Disposizione in materia di sicurezza pubblica
"

Novità in tema dei requisiti necessari al conferimento della cittadinanza italiana. Dall’08 agosto 2009, infatti, con l’entrata in vigore della legge n.94 del 15 luglio 2009 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio 2009), sono state introdotte alcune norme di modifica della attuale legge del 5 febbraio 1992, n.91.

Le nuove disposizioni prevedono, per le domande per matrimonio, l’elevazione del periodo di residenza legale in Italia da sei mesi a due anni; per le domande per residenza e per quelle per matrimonio viene prevista la presentazione di documenti originali in aggiunta a quelli usualmente acquisiti (es. atto di matrimonio); viene introdotto il versamento di un contributo pari a 200€ per le nuove istanze.

Maggiori indicazioni sull’applicazione delle nuove disposizioni sono state fornite in una circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 6 agosto 2009.

Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri residenti in Italia

PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (Articolo 5 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:

1. Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
2. Se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

PER RESIDENZA IN ITALIA (Art. 9 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:

• Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
• Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)
• Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
• Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
• All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
• Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)

(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI
Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti , in possesso dei seguenti requisiti:

• nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975
• emigrazione all’estero prima della data del 16/07/1920
• dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all’autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante “Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”.
La suddetta normativa prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:

(a) nell’ipotesi in cui all’art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91

• cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
• perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
• appartenenza al gruppo linguistico italiano

(b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91

• documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane

L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Link correlati:
La cittadinanza italiana: un breve viaggio nei suoi principi fondamentali
La circolare del 6 agosto 2009
Domanda di concessione per matrimonio (Art. 5 della legge 91/92 e successive modifiche)
Domanda di concessione per residenza (Art. 9 della legge 91/92 e successive modifiche)
Il sistema Sicitt
La legge 5 febbraio 1992 n. 91
L’apolide

Il call center
Un servizio per ricevere informazioni sulle domande di cittadinanza

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha realizzato un servizio di call-center che consente di:
– fornire informazioni sulle procedure per ottenere la cittadinanza italiana
– fornire notizie agli interessati sullo stato delle domande indicando il codice identificativo della pratica

Le notizie sullo stato delle pratiche verranno rilasciate ai diretti interessati che dovranno fornire i seguenti dati:
– Codice della pratica
– Cognome e nome
– Data, luogo di nascita e residenza
– Prefettura – Utg presso la quale è stata presentata la domanda

Il servizio è disponibile secondo il seguente orario:
Lunedì              9 – 14          14.30 – 18.30
Martedì            9 – 14          14.30 – 18.30
Mercoledì         9 – 14          14.30 – 18.30
Giovedì             9 – 14          14.30 – 18.30
Venerdì            9 -14           14,30 – 18,30

componendo i numeri telefonici: 06 – 48042101 – 102 – 103 – 104

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