Servizi della Rete Consolare

di | 25 Nov 2008

Servizi della Rete Consolare

  

Introduzione

I servizi consolari sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza e trasparenza.

I Consolati assicurano a tutti i connazionali tutela in caso di violazione dei loro diritti fondamentali e di limitazione o privazione della loro libertà personale. Inoltre assicurano assistenza per i casi di emergenza, per la ricerca di familiari, per le pratiche di successione aperte all’estero e per il rimpatrio delle salme.

  

Connazionali residenti all’estero

Fra i servizi erogati ai residenti nella circoscrizione consolare, i Consolati curano in particolare:

  • formazione e trascrizione di atti di stato civile
  • pubblicazioni e celebrazione di matrimoni;
  • rilascio e rinnovo di passaporti;
  • atti inerenti alla cittadinanza;
  • atti inerenti alla leva;
  • funzioni concernenti la navigazione marittima nazionale all’estero
  • atti notarili e testamenti, autentiche di firma, traduzioni e legalizzazioni;
  • certificazioni doganali connesse al rimpatrio;
  • atti inerenti al servizio elettorale;
  • pratiche pensionistiche ed assistenza sociale;
  • sussidi in denaro e contributi per cure mediche per i connazionali indigenti.

  

Connazionali "di passaggio"

Nell’interesse, in particolare, dei connazionali di passaggio, i Consolati possono:

  • assistere in specifiche situazioni di emergenza individuali o collettive che richiedano interventi a tutela dell’integrità, dell’incolumità e della libertà personale;
  • indicare medici, centri di cura, avvocati e traduttori favorevolmente noti, cui rivolgersi in caso di necessità (le relative spese saranno a carico dei connazionali);
  • rilasciare a titolo gratuito un documento di viaggio per il solo rientro in Italia, in caso di furto o smarrimento del passaporto o della carta di identità. Il cittadino deve sporgere denuncia alle locali Autorità di polizia e presentarne copia all’Ufficio consolare, unitamente a due fotografie;
  • autenticare la traduzione in italiano della denuncia di furto o smarrimento, da allegare alla richiesta di un nuovo documento al Comune italiano;
  • in casi particolari, rilasciare o rinnovare il passaporto a cittadini non residenti, a titolo oneroso e previo nulla-osta della competente Questura italiana;
  • erogare, soltanto in situazioni di eccezionale necessità ed urgenza, qualora non siano praticabili in tempi brevi trasferimenti valutari privati dall’Italia, prestiti di importo limitato, con obbligo di restituzione all’Erario, di norma finalizzati ad agevolare il rientro in Italia;
  • garantire la piena informazione degli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi, i tempi previsti ed il loro costo. La tabella delle tariffe consolari è a disposizione del pubblico.

Ad esempio, si indicano qui di seguito alcuni degli atti più frequentemente richiesti, con le tariffe previste:

  • Iscrizione all’AIRE Gratuito
  • Trasmissione di atti per la trascrizione Gratuito
  • Arruolamento Gratuito
  • Documento di viaggio per il solo rimpatrio Gratuito
  • Dichiarazione di rimpatrio Gratuito
  • Certificato di esistenza in vita Gratuito
  • Pubblicazioni di matrimonio 4,14 euro
  • Certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio 4,14 euro
  • Autentica di firma 9,30 euro
  • Procura speciale 36,16 euro
  • Rilascio o estensione del passaporto Gratuito
  • Concessione governativa passaporti 30,99 euro
  • Libretto di passaporto (32 pagine) 5,35 euro
  • Libretto di passaporto (48 pagine) 6,55 euro

I Consolati non possono:

  • rilasciare o rinnovare carte d’identità.
  • effettuare interventi di natura privata per l’utente (prenotazioni alberghiere o di viaggio, cambi di valuta in favore di privati, servizi di interpretariato).
  • intervenire in giudizio per conto del connazionale, né sostenere direttamente spese sanitarie o di rimpatrio di salme/ceneri.

Un apposito registro è a disposizione del pubblico, per annotarvi eventuali lamentele, rilievi, osservazioni e suggerimenti sulle modalità di prestazione dei servizi.

Ovviamente, i tempi di disbrigo delle pratiche sono calcolati dal momento in cui l’interessato presenta la documentazione completa e possono essere più lunghi nel caso in cui si debbano acquisire atti o pareri di altri Uffici italiani o locali.

Gli Uffici pongono comunque tutto il loro impegno per concludere i propri procedimenti amministrativi nei tempi più brevi possibili.

In base al Trattato di Maastricht, i cittadini italiani, al pari degli altri cittadini dell’Unione Europea, beneficiano della tutela consolare presso qualsiasi Rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, se nel territorio in cui si trovano non vi è una Rappresentanza italiana.

La tutela riguarda i casi di decesso, di incidente o malattia grave, di arresto o detenzione, l’assistenza alle vittime di atti di violenza, l’aiuto ed il rimpatrio dei cittadini in difficoltà.

  

Sicurezza sociale

La Farnesina ha svolto in questi ultimi anni un’intensa azione in materia di sicurezza sociale, in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti (Ministero del Welfare – Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute , INPS, INAIL, intesa a stabilire ed aggiornare la rete di accordi internazionali, i quali tendono soprattutto ad assicurare che i periodi di lavoro prestati all’estero possano essere totalizzati con quelli prestati in Italia e che le prestazioni previdenziali si possano esportare nel luogo di residenza degli interessati.

Nell’area dell’Unione Europea, la tutela sociale è garantita da appositi regolamenti. Sul piano bilaterale, l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale con i Paesi nei quali sono presenti importanti collettività italiane. Inoltre, al fine di tutelare anche i diritti previdenziali dei numerosi lavoratori extracomunitari presenti in Italia, il Ministero degli Affari Esteri ha concluso o avviato negoziati con alcuni dei Paesi originari dei principali flussi migratori (Tunisia, Marocco, Capoverde, Egitto, Filippine).

Le Sedi all’estero provvedono alla trattazione di singole domande di pensione, nonché di eventuali problemi derivanti da trattamenti già concessi, in collaborazione con i Patronati.

  

Protezione consolare e questioni legali

Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, numerosi interventi riguardano i cittadini che hanno problemi con la giustizia locale, quelli che subiscono incidenti, il rimpatrio delle salme/ceneri, la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé, l’assistenza al genitore italiano al quale il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio portato all’estero.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari si assicurano che i cittadini ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.

  

I detenuti all’estero

L’arresto di connazionali all’estero può dar luogo a situazioni molto complessea causa della severità di talune normative.Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in un paese straniero, il Consolato può:

  • rendere visita al detenuto, qualora sia stato espressamente richiesto;
  • indicare un legale;
  • curare i contatti con i familiari in Italia;
  • provvedere ad assicurare al detenuto, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica, e generi di conforto;
  • intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 21.3.1983 o con cui sono in vigore o accordi bilaterali;
  • intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie.

Il Consolato non può:

  • intervenire in giudizio per conto del connazionale;
  • pagare le spese legali del detenuto;

  

La sottrazione internazionale di minori

La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.

Per l’applicazione delle Convenzioni dell’Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, della Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisione relative all’affidamento di minori e del Regolamento (CE) n.2201/2003 relativo alla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale l’Autorità Centrale designata per l’Italia è il Dipartimento di Giustizia Minorile presso il Ministero di Giustizia. Le Rappresentanze diplomatico-consolari, oltre ad appoggiare l’azione dell’Autorità Centrale, trattano direttamente i casi che non rientrano nell’ambito applicativo delle citate Convenzioni.

  

L’adozione internazionale di minori stranieri

Riguardo alle adozioni internazionali di minori stranieri, il Ministero degli Affari Esteri si adopera per garantire una corretta informazione sulla normativa interna ed internazionale, nonché sulle procedure vigenti in Italia e nei Paesi originari dei maggiori flussi di minori adottandi.

  

Interventi di solidarietà

Nel vasto quadro dell’assistenza consolare, sono previsti interventi di solidarietà per i cittadini in condizioni di necessità.
Il Ministero degli Affari Esteri eroga contributi in denaro ad Associazioni con sede nelle varie circoscrizioni consolari, che svolgono opera assistenziale in favore degli Italiani indigenti.

  

Rimpatri

Un settore particolarmente delicato riguarda il rimpatrio dei connazionali che si trovano all’estero in situazioni di gravi difficoltà, non superabili in loco. Gli interventi della Farnesina, in collaborazione con gli enti territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sociali), riguardano:

  • minori in stato di abbandono;
  • connazionali emigrati, che si trovano nella necessità di rientrare in Italia in via definitiva per motivi economici o sanitari;
  • ammalati gravi che non possono essere curati in loco per mancanza di idonee strutture;
  • malati di mente (la procedura in questo caso e’ assai complessa perchè richiede la presenza di uno o più accompagnatori qualificati, nonchè il reperimento di strutture specializzate);
  • cittadini italiani al termine della detenzione o espulsi;
  • anziani soli per i quali viene richiesto il ricovero in case di riposo in Italia.
  • turisti ed altri cittadini non residenti all’estero, in stato di temporanea necessità, o in cattive condizioni di salute, che non possono contare sull’intervento economico di familiari.

I rimpatri a carico dell’Erario sono limitati ai casi di comprovata indigenza verificati dalla rete diplomatico-consolare.

  

Assistenza sanitaria

Le norme sul Servizio Sanitario Nazionale disciplinano l’assistenza sanitaria anche dei lavoratori italiani all’estero.

Oltre ai lavoratori dipendenti ed autonomi, e loro familiari, hanno diritto all’assistenza anche talune categorie di cittadini temporaneamente all’estero, come i borsisti, i ministri del culto, i dipendenti pubblici ed i militari in servizio all’estero.

Nell’Unione Europea e negli Stati che hanno stipulato apposite convenzioni bilaterali con l’Italia, anche i turisti beneficiano dell’assistenza, solo per le cure urgenti. In questi casi le strutture sanitarie locali erogano direttamente l’assistenza ai beneficiari. Naturalmente gli interessati devono munirsi dell’apposita certificazione rilasciata dalle Aziende Sanitarie Locali.

Nei Paesi non convenzionati, i cittadini temporaneamente all’estero per motivi di lavoro o di studio hanno diritto al rimborso delle spese mediche sostenute secondo la procedura prevista dal DPR 31/7/1980 N. 618.

Nei Paesi non convenzionati, i cittadini temporaneamente all’estero per motivi diversi dal lavoro o studio (turismo, motivi di famiglia, etc.) non hanno diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero per cure mediche urgenti. Sarebbe, pertanto, prudente tutelarsi con una polizza assicurativa privata contro eventi sanitari imprevisti.

Qualora invece essi si rechino all’estero allo scopo di ricevere cure mediche (cure presso Centri di alta specializzazione all’estero, trapianti di organo, o casi in cui non sia possibile ricevere cure tempestivamente in Italia), devono preventivamente mettersi in contatto con la propria ASL.

  

Funzioni concernenti la navigazione marittima nazionale all’estero

Le Autorità consolari esercitano funzioni e poteri di autorità marittima che si esplicano in una serie di attribuzioni d’ordine amministrativo e di polizia della navigazione nei confronti del naviglio nazionale all’estero e dei marittimi ivi imbarcati, come stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, dalla vigente normativa marittima nonché dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, ratificati dall’Italia o a cui l’Italia ha aderito.

Le attribuzioni in discorso, in punto di massima generalizzazione, si possono così riassumere:

vigilanza sulla navigazione ed il traffico marittimo nazionale all’estero; rilascio delle spedizioni a navi battenti bandiera italiana in porti esteri; imbarchi/sbarchi del personale marittimo su navi italiane; rilascio di “endorsment” dei certificati IMO-STCW-’95 agli ufficiali di coperta e di macchina ed agli operatori radio GMDSS di paesi terzi con i quali l’Italia ha stabilito specifici accordi bilaterali di riconoscimento ai fini dell’imbarco su navi battenti bandiera italiana; rimpatri in favore della gente di mare; adempimenti relativi al regime amministrativo delle navi (armamento e disarmo di navi italiane all’estero, nazionalizzazione di navi estere, dismissione di bandiera di navi italiane, esecuzione della pubblicità navale per gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di garanzia); rilascio del “passavanti provvisorio” e dei “libri di bordo”; adempimenti relativi agli “atti di stato civile” compilati a bordo e ai “processi di scomparizione in mare”; rilascio/rinnovo/proroga dei “certificati di sicurezza”; funzioni inquirenti per le “inchieste sommarie” relative a “sinistri” marittimi e di “infortuni” del personale marittimo; verifiche ed investigazioni sulle “denunce di eventi straordinari” presentate dal comando di bordo; poteri disciplinari nei confronti del personale marittimo imbarcato su navi italiane ed attribuzioni di polizia giudiziaria.

  

Ricerche di connazionali all’estero

Sulla base della legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, nessun ente pubblico può fornire informazioni su persone a privati cittadini senza il consenso degli interessati.

Pertanto, una volta individuata la persona cercata ,il Ministero degli Affari Esteri chiede il consenso dell’interessato/a ad informare chi ha inoltrato la richiesta di notizie.

Entro tali limiti normativi è possibile attivare una ricerca in uno dei modi seguenti:

  • inviando un fax all’Ufficio IV della Direzione Generale Italiani all’estero ai numeri 06 36 91 86 09/06 36 91 86 28
  • inviando un fax al Consolato competente territorialmente
  • telefonando al numero 06 36 91 29 30 dalle 9,00 alle 15,00 specificando i propri dati, quelli della persona che si sta cercando e il motivo per il quale la si vuole rintracciare.

  

Rimpatrio delle salme

Perdere una persona cara è sempre motivo di grande dolore, ma se questo dovesse succedere all’estero, al dolore si aggiunge la necessità di risolvere alcuni problemi pratici.

Di seguito si riportano delle indicazioni sulla soluzione di tali problemi.

Contattare il Consolato o l’Ambasciata più vicini.

La Rappresentanza contattata inoltrerà una richiesta al competente Comune italiano per ottenere il "nulla osta all’introduzione della salma".Successivamente rilascerà il passaporto mortuario.

L’agenzia di pompe funebri, scelta dai familiari potrà quindi, procedere alle formalità previste in loco per la traslazione delle spoglie mortali. Le spese sono a carico dei familiari stessi.

E’ peraltro possibile rivolgersi alle Regioni o ad altri enti locali per eventuali rimborsi o contributi.

In caso di decesso di connazionali residenti all’estero in stato di accertata indigenza, il Consolato o l’Ambasciata contattati potranno prestare assistenza ai familiari indigenti, residenti all’estero, del connazionale deceduto, mediante rimborso totale o parziale delle spese funebri sostenute in loco, regolarmente documentate.

  

Minori Contesi

Il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori, che vengono trasferiti illecitamente all’estero da uno dei genitori senza il consenso dell’altro, riveste senza dubbio estrema delicatezza. Esso tocca, infatti, la sfera affettiva delle parti e, nei tentativi di composizione, porta ad un confronto fra culture, sensibilità e sistemi di diritto di famiglia spesso assai dissimili. Il Ministero degli Affari Esteri è da tempo impegnato sul tema, sia nell’affrontare i vari casi che nel contribuire a prevenirli attraverso una costante opera di informazione del pubblico, in particolare con la pubblicazione Bambini contesi, guida per i genitori, reperibile su questo sito sotto la voce "pubblicazioni".