Apolide

Definizione e riconoscimento della condizione di apolidia

Con la legge 306/62, l’Italia ha reso esecutiva la Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sugli apolidi.
L’art. 1 della Convenzione con il termine “apolide” designa la condizione di una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino.
 
Nel nostro Paese l’apolidia di un soggetto può essere riconosciuta sia in sede giudiziaria che in via amministrativa.
Per la certificazione dello status di apolidia in via amministrativa è competente il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e la relativa procedura è disciplinata dall’art. 17 del D.P.R. n. 572/93 “Regolamento di esecuzione della legge 91/92”. 

Il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

  • Atto di nascita
  • Documentazione relativa alla residenza in Italia
  • Documentazione idonea a dimostrare lo stato di apolide ovvero attestazione rilasciata dall’Autorità Consolare del Paese di origine o, eventualmente, anche del Paese di ultima residenza dell’interessato da cui risulti che il medesimo non è in possesso di alcuna cittadinanza

I documenti stranieri devono essere debitamente legalizzati e tradotti. Il Ministero dell’Interno può richiedere, a seconda dei casi, altri documenti all’interessato.

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