L’adozione da parte di cittadini italiani di minori stranieri ha avuto in questi anni un grande sviluppo: nel 1982 il numero delle adozioni di bambini stranieri non raggiungeva i 300 contro più di mille adozioni di minori di nazionalità italiana.
Nel 2008 il totale dei minori stranieri adottati in Italia è stato di 3.977 (2.303 maschi e 1474 femmine) con un incremento del 16,3% rispetto al 2007: il 43% è di età tra i cinque ed i nove anni, il 34,5% tra uno e quattro anni, l’11,2% oltre i dieci anni, ed il 10,6% di età inferiore all’anno. La Lombardia è largamente in testa con 903 adottati, seguita dalla Toscana con 387 e dal Veneto con 363. I principali paesi di provenienza sono l’Ucraina con il 16,1%, la Federazione Russa con 11,7%, la Colombia con il 10,9%, il Brasile con il 9,3%, l’Etiopia con l’8,5%, il Vietnam con il 7,9%, la Polonia con il 6,1%, la Cambogia con il 4,7% e l’India con il 3,6%. Questi paesi totalizzano il 78,7% dei del totale delle adozioni nel 2008.
Con la legge n. 476 del 31 dicembre 1998 lo Stato Italiano ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, e queste disposizione regolano ora l’intera materia. Lo spirito della convenzione e della normativa italiana è fondato sul principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale: questa deve essere l’ultima opzione da attivare per realizzare l’interesse del minore, solo dopo che sia stata esclusa la possibilità di aiutarlo o all’interno della propria famiglia (se esista) o nel proprio paese di origine.
La legge italiana ha quindi un grande valore civile e di arricchimento multiculturale e multirazziale della nostra società moderna oltre che essere attività di solidarietà per l’infanzia abbandonata nei paesi poveri, anche perché prevede concrete attività e provvidenze di aiuto a sostegno degli Enti che operano a favore dell’infanzia nei paesi esteri. La Commissione per le Adozioni Internazionali, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, garantisce che le adozioni di bambini stranieri siano effettuate nel rispetto dei principi della Convenzione dell’Aia, ed è l’Autorità Centrale in materia.
Come tale non soltanto stipula con altre nazioni gli accordi bilaterali per le adozioni, ma è competente a rilasciare ad Enti (Onlus, Associazioni di volontariato, ecc.) le necessarie autorizzazioni, organizza incontri periodici con gli Uffici giudiziari minorili, le Regioni e gli Enti locali per verificare e sorvegliare la attuazione e la corretta applicazione della legge, autorizza l’ingresso in Italia dei minori adottati e controlla e sorveglia l’andamento delle procedure di adozione nelle varie fasi per garantire il superiore interesse del minore. Attualmente la Commissione è presieduta dal Sen. Carlo A. Giovanardi, Sottosegretario di Stato.
Gli altri Organismi Istituzionali che contribuiscono alla attuazione delle normative sono i Tribunali dei Minori con compiti di istruzione e controllo documentale e valutativo degli adottanti, le Regioni con l’onere dell’organizzazione e gestione di una rete di servizi per il puntuale svolgimento delle attività di adozione nel territorio e la vigilanza sulle strutture e Enti Locali i cui Servizi socio-assistenziali operano in collaborazione con le Aziende Sanitarie locali e gli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.
Le attività dell‘Ente Locale sono quelle di maggior impegno: l’osservazione della coppia dei genitori adottivi e contemporaneamente di aiuto alla coppia, sia in sede delle procedure di adozione, che, successivamente alla adozione stessa per tutto il periodo necessario al pieno inserimento del minore nella nuova realtà familiare: quindi attività informativa sull’adozione internazionale, preparazione degli aspiranti all’adozione, verifica della loro reale disponibilità ai compiti di assumere ed acquisizione di notizie sulle situazioni personali, familiari e sanitarie al fine di indirizzare la miglior individuazione del minore da adottare in relazione alle individualità del bambino.
Il percorso dell’adozione internazionale può essere individuato in sette fasi fondamentali:
La prima è la dichiarazione di disponibilità, cioè la domanda di adozione, che deve essere presentata al Tribunale per i minorenni competente per i territorio di residenza dei aspiranti genitori adottivi. Se questi sono cittadini italiani residenti all’estero è sempre competente il Tribunale per i minorenni di Roma (a tal fine viene suggerito di controllare la propria iscrizione all’AIRE Anagrafe Italiani residenti all’estero). Le coppie richiedenti debbono essere sposate al momento della dichiarazione di disponibilità (è comunque computabile la precedente convivenza more uxorio per almeno tre anni se documentata), non deve essere in corso alcuna separazione neppure di fatto, è consentita una differenza massima di 45 anni (e minima di 18) con il minore da adottare, debbono essere in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il minore (verifiche effettuate dai Servizi degli Enti Locali). Ovviamente la documentazione da presentare comprende certificati di nascita, stato di famiglia, certificato di morte dei genitori dei richiedenti o – se in vita – il loro assenso, certificati economici (mod. 101 o mod. 740 o equivalenti se esteri), certificato del Casellario giudiziario, atto notorio che non sussiste per gli adottanti separazione personale neppure di fatto. Il Tribunale, verificata la presenza dei requisiti documentali richiesti, entro 15 giorni trasmette la documentazione ai Servizi degli Enti locali.
La seconda è l’indagine dei Servizi territoriali, cioè l’informativa relativa alla storia personale, familiare e sociale della coppia, raccolta liberamente sul territorio (senza vincoli di privacy) e con colloqui con la coppia per fornire alla stessa ogni utile informazione sulle problematiche che andranno ad incontrare nei rapporti con il minore adottato. Questa fase viene svolta in quattro mesi con la consegna al Tribunale di una relazione che sarà alla base della valutazione dei magistrati.
La terza è il decreto di idoneità, cioè il rilascio da parte del Tribunale, dopo aver eventualmente svolto altre indagini, dell’attestazione di idoneità all’adozione per la coppia: il documento viene rilasciato entro due mesi dalla relazione dei servizi ed inviato alla Commissione per la adozioni Internazionali ed all’Ente autorizzato, se già scelto dai coniugi.
La quarta è la fase di ricerca, svolta da un Ente Autorizzato dalla Commissione e deve iniziare entro un anno dal rilascio dell’idoneità. In questa fase la coppia può scegliere l’ente in base ai propri desideri e convincimenti. La scelta dell’Ente è un passo obbligato e seguirà i coniugi nella fase di ricerca del minore e svolgerà tutte le pratiche necessarie in Italia ed all’estero.
La quinta è l’incontro all’estero, cioè l’incontro con il bambino da adottare proposto dall’autorità straniera. Questa è la fase più delicata ed i tempi non sono prevedibili: se gli incontri si concludono positivamente su parere dell’Autorità estera e dell’Ente Autorizzato con l’attestazione della sussistenza dei requisiti della Convenzione dell’Aia, l’intera documentazione viene trasmessa alla Commissione per le adozioni. Se invece l’Ente Autorizzato non esprime parere positivo la coppia può ricorrere alla Commissione che può annullare il parere dell’Ente oppure affidare ad un altro Ente Autorizzato la definizione della procedura.
La sesta è il rientro in Italia. Anche in questo caso i tempi non sono quantificabili. Il rientro avviene dopo che la Commissione per le adozioni, ricevuta dall’Ente Autorizzato tutta la documentazione della procedura e del consenso dei coniugi ed aver certificato la conformità di tutti gli atti alla Convenzione dell’Aia, ha emesso l’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore.
La settima ed ultima fase di tempo non quantificabile è di competenza del tribunale per i minorenni. Dopo che il minore è entrato in Italia e sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo Sorvegliato dai Servizi territoriali, il Tribunale conclude la procedura con l’ordine di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Il tribunale competente per questo atto è quello del luogo di residenza dei genitori al momento del loro ingresso in Italia con il minore. Con la trascrizione dei registri dello stato civile il minore diventa definitivamente cittadino italiano e membro della famiglia di adozione ad tutti gli effetti.
I cittadini italiani residenti all’estero possono anche chiedere all’autorità competente del Paese straniero la pronuncia di adozione del minore ove dimostrino che al momento della pronuncia abbiano soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza per almeno due anni. La pronuncia di adozione viene riconosciuta ad ogni effetto dal tribunale per i minorenni che ne verifica la conformità ai principi della Convenzione dell’Aia e della legge italiana. Il tribunale competente è quello del luogo della ultima residenza dei coniugi, o quello di Roma ove non sia possibile stabilire quale sia stata la loro ultima residenza.