Vedi il Quadro Regioni per numero Consiglieri Regionali e Assessori in "Documenti"

Infatti per godere del trattamento normativo previsto per gli enti virtuosi le Regioni sono tenute ad adottare una serie di misure come:
a) la riduzione del numero dei Consiglieri Regionali secondo parametri stabiliti dal decreto in base al numero degli abitanti della regione;
b) la riduzione del numero degli assessori;
c) la riduzione degli emolumenti dei Consiglieri regionali entro il limite dell’indennità massima spettante ai membri del Parlamento;
d) la correlazione tra indennità dei Consiglieri e loro effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio;
e) la istituzione di un Collegio dei revisori dei Conti;
f) il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i Consiglieri Regionali.
Tutte misure invasive in quanto l’articolo 123 della Costituzione prevede che sia la Regione, attraverso il proprio Statuto, a determinare la forma di Governo, mentre l’articolo 122 attribuisce alle Regioni la podestà di stabilire con propria legge il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità dei componenti della giunta e dei consiglieri regionali, e quindi anche il numero dei Consiglieri, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.
Nel 2004 il Parlamento ha approvato la legge 165 che stabilisce questi principi ma si è guardato bene dallo stabilire il numero dei Consiglieri Regionali o delle giunte perché norme di dettaglio che attengono alla autonomia statutaria delle Regioni.
Le Regioni che hanno promulgato il nuovo Statuto e approvato la nuova legge elettorale hanno attivato la propria competenza tanto che decidono la data delle proprie elezioni, che potrebbero avvenire in giorni diversi, come avviene nei Lander tedeschi, dovrebbero gestirsi da sole il procedimento amministrativo elettorale, una volta in capo al Ministero dell’Interno e alle Prefetture, e a loro non si applica più né la legge 108 del 68 né la 43 del 95, che invece restano in vigore e si applicano solo alle Regioni che non hanno approvato né il nuovo Statuto né la nuova legge elettorale (ad oggi sono il Veneto, il Molise e la Basilicata, di quelle a Statuto ordinario). Oltre tutto l’articolo 14 dà disposizioni tassative in merito al numero dei Consiglieri Regionali spettanti a ciascuna Regione in base al numero di abitanti corrispondenti ma non abroga l’articolo 2 della L. 108 del 68 che prevede una diversa articolazione del numero dei Consiglieri rispetto al numero degli abitanti. Tutto questo crea solo confusione istituzionale e potrebbe causare qualche problema già alle imminenti elezioni di Ottobre della regione Molise.
Elezioni regionali che, secondo il decreto del Prefetto che applica giustamente la vecchia legge 108 del ’68, in base alla popolazione relativa al censimento 2001 della Regione Molise (ab. 320.000) dovrebbero eleggere 30 Consiglieri Regionali. Mentre secondo l’articolo 14 della manovra, che si applica a partire dalla prima legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore del decreto in questione il Consiglio Regionale del Molise dovrebbe essere composto da 20 Consiglieri. E nel caso del Molise, a cui si applica l’attuale legislatura nazionale e dunque non deve adeguare né il proprio Statuto né la propria legge elettorale, la norma in questione si applica automaticamente e da subito.
Ecco dunque che rischia di aprirsi un conflitto istituzionale senza precedenti, e buon senso avrebbe dovuto consigliare di stralciare dal decreto non solo l’articolo 14 ma anche la parte ordinamentale sugli enti locali, che non porterà a nessun risparmio ma solo a confusione, per dar vita ad un tavolo delle riforme per degli interventi strutturali di sistema a partire dalla rapida discussione ed approvazione del Codice delle autonomie locali.