BLOCK NOTES FISCALE

di | 1 Nov 2013

NUOVA MODULISTICA per il REGISTRO delle IMPRESE
E’ in attesa di pubblicazione nella gazzetta ufficiale il decreto, del Ministero dello Sviluppo economico, del 18 ottobre ultimo scorso con il quale è stata aggiornata la modulistica, per l’iscrizione nel Registro delle imprese e nel repertorio economico-amministrativo. Tale procedura entrerà in vigore dal 1° aprile 2014. Sono previsti, anche, appositi spazi per le società tra professionisti, per le start-up innovative e per la comunicazione della PEC.
Il Ministero, con il predetto decreto, ha aggiornato le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denuncie da presentare all’ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico nonchè le specifiche tecniche necessarie per l’attivazione automatica per l’iscrizione agli enti previdenziali di cui all’art. 44, comma 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e le specifiche tecniche necessarie per l’iscrizione delle società cooperative all’albo delle cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, successivamente modificato dal D.M. 6 marzo 2013.
A partire dal 1° aprile 2014, infatti, non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con decreto direttoriale 29 novembre 2011, e gli uffici del Registro delle Imprese non potranno più accettare domande o denunzie presentate utilizzando detti programmi informatici
Tra le novità più rilevanti vi sono quelle relative al Modello S1 nel quale è stata inserita una sezione per le società tra professionisti (punto 4), un nuovo riquadro per l’iscrizione di società cooperative (punto 31) nonché un riquadro per le start-up e gli incubatori certificati (punto 32).
Per quanto riguarda gli organi sociali il modello S1 (riquadro 13) è stato integrato a seguito delle novità in tema di sindaco e revisore contabile nelle società a responsabilità limitata contenute nell’art. 2477 del c.c..
Per quanto riguarda le società tra professionisti, nell’apposito riquadro del modello S2 viene aggiunta la sezione 30 per il contratto in rete, e la sezione 32 per le start-up e gli incubatori certificati. Infine viene inserito nel modello 11 il riquadro 5 con l’iscrizione della PEC per l’impresa individuale.
Quindi, le società tra professionisti per l’iscrizione nel registro delle imprese utilizzeranno il modello S1 compilando la forma giuridica nella sezione 4. Si compilerà il riquadro 32 per l’iscrizione delle start-up innovative e incubatori certificati nella sezione speciale del registro imprese.
Per gli adempimenti delle società cooperative connessi all’iscrizione al relativo albo, al fine di semplificare, è stata prevista l’immediata integrazione dei dati necessari a questo fine che in precedenza venivano veicolati attraverso un modello autonomo ed esterno alle specifiche procedure. Il nuovo modello è il C32 da utilizzare per l’integrazione di eventuali dati aggiuntivi da comunicare al Registro delle imprese.
Infine ad uso interno delle Camere di Commercio è stato aggiunto il codiceRS contenente la riconduzione delle srl a capitale ridotto sotto l’unica figura si S.r.l. semplificata.
Al riguardo Il Ministero ha pubblicato il 22 ottobre u.s. la circolare n. 3663/C prot. n. 0172686 con le quali vengono illustrate tutte le novità introdotte alla modulistica del predetto decreto.
 
L’IMU E’LEGGE
ieri il sì del Senato
Via libera definitivo, con l’approvazione della legge di conversione, al tanto atteso decreto sull’IMU ( DL n. 102/2013) che abolisce la prima rata dell’imposta.
Nella seduta di ieri, infatti, il Senato ha approvato la conversione in legge del suddetto decreto con 175 voti favorevoli, 55 contrari e 17 astenuti ed ora dovrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Naturalmente il testo non ha subito ulteriori modifiche rispetto a quello che aveva ottenuto la scorsa settimana con l’approvazione a Montecitorio.
Pertanto viene confermato che il pagamento della prima rata IMU sull’abitazione principale, ossia quella che avremmo dovuto versare a giugno 2013, non è dovuta limitatamente agli immobili relativi alle seguenti tipologie:
–  abitazioni principali e le relative pertinenze ad esclusione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie A/1 abitazioni signorili, A/8 ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici, vale a dire nelle categorie preposte al censimento dei fabbricati di maggior pregio;
–  le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze non è dovuta dai soci assegnatari;
–  gli alloggi degli IACP (Istituti autonomi case popolari) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le stesse finalità degli IACP;
–  i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4, 5 e 8 del DL n. 201/2011.

Il predetto decreto all’art.2 ha stabilito, per di più, che non è dovuta la seconda rata IMU dell’anno 2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si tratta dei così detti immobili invenduti. Per detti fabbricati è prevista anche l’esenzione dall’IMU a decorrere dal 1 gennaio 2014.
Inoltre, dal 1 gennaio 2014 beneficiano dell’esenzione IMU, di cui all’art. 7 comma 1 lettera i del D.lgs. 504/92, gli immobili utilizzati da soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. c. del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali e di attività di ricerca scientifica. Si tratta delle unità immobiliari degli enti non commerciali residenti in Italia o meglio degli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali nonchè gli organismi di di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello stato.
Per quanto concerne le aliquote e le possibili detrazioni dell’imposta per la seconda rata, bisogna attendere il 9 dicembre 2013, data entro la quale i Comuni dovranno pubblicare questi dati sui propri siti.
Infine va aggiunta la norma che definisce prima casa anche il comodato d’uso figli-genitori; in questo caso, per quel che concerne la seconda rata, ai comuni è rimessa la possibilità di equiparare alla prima abitazione le case date in comodato a parenti di primo grado (figli o genitori) e usate da questi come prima abitazione.
Il testo di legge non si riferisce esclusivamente alla questione IMU riguardante la casa, ma ad altre due di uguale importanza quali:
–  interventi sui mutui: la legge ha destinato 20 milioni per ciascuno degli anni 2014-2015 per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa. I soggetti destinatari sono: le giovani coppie o monogenitoriali con figli minori, giovani precari e famiglie con disabili, oltreché le famiglie numerose Cig in deroga 2013. A tale fine vi è uno stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro;
–  sugli affitti è stata confermata la riduzione dal 19% al 15% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato. Inoltre per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il fondo affitti è stato portato a 50 milioni di euro. Sempre per ciascun anno del medesimo biennio vengono destinati 20 milioni per gli inquilini in stato di morosità.
–  Per l’esecuzione degli sfratti, ai Prefetti è data facoltà di adottare misure di graduazione programmata.

Infine per i debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni presso le imprese fornitrici di beni e servizi, disposizione finita nella legge relativa all’IMU viene stanziato un anticipo, a favore degli Enti Locali, di 7,2 miliardi per il 2013 per il pagamento dei propri debiti. Questo anticipo implicherà una riduzione della quota prevista per il prossimo anno.
A copertura di tale procedura, infatti, è stato introdotto un aumento di 8 miliardi di euro del limite massimo di emissione dei titoli di stato.
Infine, è stato differito al 30 novembre il termine per i bilanci Comunali