NOVITA’ SULLA LEGGE DI STABILITA’

Immagine di Carla Morselli

Scadenzario per i pagamenti previsto con l’entrata in vigore della legge di stabilità dopo il decreto attuativo che dovrà essere emanato centoventigiorni a partire dal 1 gennaio 2014.
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e finanze di concerto con il Ministro della giustizia sentito il parere del notariato)

 
 Nell’ambito delle transazioni immobiliari, un’importante novità prevista dalla legge di stabilità, riguarda il prezzo della compravendita che dovrà essere versato in un conto corrente predisposto dal notaio incaricato di stipulare l’atto, il quale, a sua volta, lo verserà al venditore dopo la trascrizione dell’atto stesso nei registri immobiliari. Questa procedura é stata prevista dal legislatore a tutela dei terzi. Comunque il passaggio di proprietà tra le parti diventa efficace immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto.
Come è intuibile il provvedimento é volto a garantire l’acquirente dalla possibilità che lo stesso immobile sia venduto a più soggetti dove solo il soggetto che per primo ha effettuato la trascrizione potrà ottenere il trasferimento di proprietà.
Sul predetto conto corrente dovranno transitare oltre al prezzo della compravendita immobiliare, le somme dovute a titolo di onorari, accessori, diritti, rimborsi spese e contributi, nonché le imposte e/o tributi per il quale il notaio é responsabile dell’imposta da versare.
Tale conto corrente costituirà patrimonio separato rispetto a quello del notaio. Pertanto le somme che transiteranno non potranno essere oggetto di successione ereditaria in caso di suo decesso. Le predette somme, quindi, non entrano a far parte della comunione dei beni con il coniuge e di conseguenza non sono pignorabili. Non é altresì pignorabile il credito al pagamento a favore del venditore così come l’eventuale credito per la restituzione della somma depositata a carico del compratore.
Gli importi depositati saranno svincolati dal notaio solo dopo la registrazione dell’atto di compravendita e dopo aver verificato che non vi siano formalità pregiudizievoli rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto.
Gli interessi sulle somme depositate, tolte le spese di gestione del servizio, saranno utilizzate a finanziare i fondi di credito agevolato destinato ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.

Appuntamenti con il fisco
nel gennaio dell’anno 2014, appena iniziato, i contribuenti dovranno tener conto che :
a) 2 gennaio: ultimo giorno utile per versamento dell’Irap relativa alle persone fisiche; per il versamento della cedolare secca da parte dei locatari e proprietari di immobili che hanno scelto questa opzione; inoltre, le persone fisiche dovranno versare l’acconto dell’addizionale Irpef del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza la così detta "porno tax" o "tassa etica" l’acconto si riferisce all’anno 2013 e deve essere corrisposto qualora non sia stato fatto il 2 dicembre 2013;
b) 9 gennaio: versamento imposta Ires;
c) 10 gennaio: le imprese che hanno optato per il regime fiscale agevolato, inerente le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, dovranno comunicare i dati contabili delle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre all’Agenzia delle Entrate;
d) 15 gennaio: gli eredi di persone decedute, che hanno presentato la dichiarazione dei redditi per conto del defunto, decesso avvenuto dopo il 16 febbraio 2013, dovranno versare il saldo dell’Irpef con la maggiorazione dello 0,40%; stessa scadenza per gli eredi per il versamento del saldo Irap, dell’Iva, del contributo di solidarietà, dell’imposta sugli immobili e delle attività finanziarie possedute dal defunto all’estero;
e) 16 gennaio Tobin tax: versamento sulle transazioni finanziarie da parte delle banche, società finanziarie, imprese d’investimento e dai contribuenti individuali che hanno compiuto transazioni finanziarie senza l’utilizzo di intermediari;
f) 30 gennaio: versamento imposta di registro sui contratti di locazione da parte di coloro che non hanno optato per la cedolare secca; inoltre, ultimo tempo utile per mettersi in regola con il Canone Rai.

Immobili esteri, tassazione della caparra sentenza CTR della lombardia

A seguito di una verifica fiscale é stato rilevato dall’Agenzia delle Entrate che una società aveva, tra la propria documentazione, un contratto preliminare non registrato relativo ad un immobile situato in Lussemburgo in cui si era convenuto il versamento di una caparra confirmatoria di oltre 4 mln di euro. Veniva emesso, dal predetto ente, un avviso di recupero dell’imposta di registro ritenuta omessa con irrogazione di sanzioni per un’ammontare di circa 52 mila euro ( art. 54, comma 5 del DPR 131/86).
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della società accertata, condannata in primo grado, e la tesi della stessa che aveva eccepito la violazione degli artt. 28 e 40 del DPR 131/86.
Per la Commissione Tributaria, l’imposta pagata sulla caparra confirmatoria é sempre imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto di compravendita. Si avrebbe altrimenti una duplicazione d’imposta, poiché si tratta di un immobile localizzato all’estero, e quanto versato in termini d’imposta sulla caparra al momento della registrazione non sarebbe recuperabile con l’atto definitivo. Infatti i giudici de quibus hanno stabilito che l’applicazione della tassazione di registro nella misura fissa di € 168,00 rappresenta una disciplina speciale che regola l’operazione economica nella sua interezza ne consegue, quindi, l’applicazione anche in caso in cui il contratto preliminare preveda il pagamento di acconto e di caparra confirmatoria. Quest’ultima, pertanto, non é soggetta all’imposta proporzionale del 50% sulle somme concordate.

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La legge di stabilità ha confermato a tutto il 2014 la proroga della detrazione per gli interventi di ristrutturazione pari al 50% per quanto riguarda l’IRPEF, nel limite di euro 96.000, e del 65% per quelli relativi al risparmio energetico. Nel 2015 i due incentivi verranno ridotti rispettivamente al 40% e al 50%. Il bonus ristrutturazioni, per una detrazione pari al 36%, avrà luogo a partire dal 2016 nel limite di euro 46.000.
La detrazione in questione per il 65% spetta anche per spese relative alla riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2013 come indicato nella finanziaria 2007 all’art. 1, commi dal 344 al 399, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa. Successivamente il decreto legge n. 63/2013 prorogava la predetta detrazione al 31 dicembre 2013.
Detta detrazione può essere utilizzata sia da persone fisiche private che dai lavoratori autonomi sulla base del principio di cassa mentre dai soggetti operanti in regime d’impresa (società) il criterio sarà quello di competenza.
Il limite e la percentuale di detrazione, prevista per la riqualificazione energetica globale, variano sulla base del tipo di intervento partendo da una detrazione massima di euro 100.000,00, pari al 65% di una spesa di euro 153.846,15. Anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale é prevista la stessa percentuale cioè una detrazione di euro 30.000,00 su una spesa di euro 46.153,85.
Per quanto riguarda gli interventi antisismici la detrazione del 65% viene prorogata fino al 31 dicembre 2014. Per l’anno 2015, invece, per tali interventi é prevista una percentuale del 50%.

locazioni tracciabili dal 2014
La legge di stabilità ha introdotto l’obbligo, anche alle locazioni di unità abitative transitorie stipulate con studenti e quelle turistiche, di effettuare il pagamento dei canoni di locazione, indipendentemente dall’importo, con forme e modalità che escludano l’uso del contanti (assegni, bonifici e bancomat) con l’ esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Fino ad oggi l’obbligo di tracciabilità veniva ricondotto nel più generale limite antiriciclaggio di euro 1000,00.
Viene da chiedersi quanto tale misura sia veramente efficace se si tiene conto che solitamente il contratto viene registrato presso l’Agenzia delle Entrate e, quindi, l’Ufficio è in grado di ricostruire tutti gli importi, anche se il pagamento viene effettuato in contanti.
Ovviamente se il locatore, qualora le parti avessero deciso di evadere le relative imposte, non incasserà mai con bonifico o con altri mezzi tracciabili.
Tale obbligo ha scatenato le critiche di Confedilizia anche se il sommerso è ancora molto diffuso come viene evidenziato dalla grande forbice tra il numero degli studenti fuori sede (432.000) e quello delle famiglie che portano in detrazione i predetti affitti dal proprio reddito(182.000).
Al riguardo bisogna tener conto, però, che taluni studenti risiedono in alloggi universitari senza pagare alcun canone, altri vivono in una casa di proprietà, altri ancora vengono ospitati da parenti. Si può concludere che la mancata detrazione potrebbe derivare anche da incapienza d’imposta cioé quando il contribuente non può utilizzare completamente le detrazioni IRPEF che gli spetterebbero.
La detrazione in questione é pari al 19% della spesa sostenuta che i genitori o i figli stessi, se non a carico, possono godere per un costo massimo di euro 2.633,00 all’anno.
Per l’applicazione della detrazione l’università deve essere distante dal Comune di residenza almeno 100 Kilometri e in ogni caso in un’altra provincia rispetto a quella del Comune di residenza.
L’ agevolazione vale anche per chi studia in un paese europeo.
La legge di stabilità in questione introduce un’ulteriore disposizione anti-evasione in quanto concede la facoltà ai Comuni di consultare i registri dell’Anagrafe condominiale tenuti dagli amministratori di ciascun condominio; tale obbligo, da parte degli amministratori, é previsto dalla legge di riforma del condominio che ha istituito il registro.

bonus mobili
Per quanto riguarda il bonus mobili la legge di stabilità ha prorogato al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50% per l’acquisto dell’arredo. Il vincolo previsto dalla predetta legge é che le spese agevolate non siano superiori a quelle di ristrutturazione dei fabbricati da arredare sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015. In sostanza la disposizione ha limitato le spese per gli arredi e gli elettrodomestici all’importo pagato per la ristrutturazione del fabbricato da arredare.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per i mobili e gli elettrodomestici. Non é necessario, però, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
La detrazione relativa alle spese per arredo era riconosciuta, prima della suddetta legge, nella misura del 50% su un’ ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro e la detrazione doveva essere ripartita in 10 quote annuali costanti.

trasferimenti immobiliari
La nuova disciplina sui trasferimenti immobiliari prende il via dal 1 gennaio 2014. Molteplici sono le novità da segnalare:
 la rimodulazione dell’imposta di registro con l’innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 7 all’9 %;
 la riduzione dal 3 al 2% dell’imposta applicata per l’acquisto della prima casa;
 in tutti i casi in cui troveranno applicazione le nuove aliquote dell’imposta di registro l’importo minimo dell’imposta non può essere inferiore a euro 1.000,00;
 nei casi in cui trovi applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale con le nuove aliquote, non sono più dovute l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari;
 nei trasferimenti immobiliari dove vengono applicate le nuove aliquote dell’imposta di registro del 9 e del 2 % dovranno essere applicate le imposte ipotecarie e catastali nella misura di 50 euro.

mini test di fine anno
I contribuenti minimi dovranno fare entro fine anno il controllo sul superamento del limite dei ricavi con il principio di cassa (30 mila euro), eventuali esportazioni, beni strumentali utilizzati, possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti ed in fine controllare gli anni nel regime dei contribuenti minimi ai fini della permanenza anche per il 2014 in tale regime e confermare il prelievo al 5%.

monitoraggio fiscale
Il monitoraggio fiscale messo in atto dall’Agenzia delle Entrate risponde al duplice intento di semplificare gli adempimenti con attività estere tenute in Paesi collaborativi e rafforzare il contrasto alle frodi internazionali utilizzando alcuni principi della normativa antiriciclaggio.
Tra le novità, entrano nel quadro Rw gli investimenti dei titolari effettivi delle attività all’estero e non più solo di quelli diretti.
L’Agenzia delle Entrate da una definizione di Stati o territori collaborativi, includendo oltre ai paesi appartenenti alla white list anche quelli che pur non rientrando nella lista prevedono un opportuno scambio di informazioni con il Fisco italiano.
Ciò si sta realizzando mediante una convenzione contro le doppie imposizioni, con uno specifico accordo internazionale ed anche con l’attuazione di disposizioni comunitarie sull’assistenza amministrativa.

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