Profonda Revisione Unico PF

I contenuti della legge sono rivolti a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria nel periodo d’imposta di riferimento e senza limite di importo, oltre che a riformulare le relative sanzioni.

le novità in sintesi:
a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 UNICO PF 2014 bisogna indicare:
 le consistenze degli investimenti e delle attività estere valorizzate all’inizio di ciascun anno ed al termine dello stesso. Non esiste un limite minimo d’importo poiché debbono essere indicati tutti i valori delle singole attività dall’inizio alla fine del relativo possesso. Per meglio dire: se un contribuente ha effettuati molti movimenti sul proprio conto dovrà indicare ogni acquisto e/o sottoscrizione nonché ogni vendita. Anche un euro va comunicato;
 il periodo di possesso delle attività;
 per quanto riguarda i conti correnti e i libretti a risparmio, accesi presso Paesi diversi da quelli di cui alla white-list, va indicato l’ammontare massimo che l’attività a raggiunto nel corso del periodo d’imposta;
 i criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell’Ivie e dell’Ivafe, anche se non dovuta;
le nuove informazioni da indicare sul quadro RW riguardano i titolari effettivi che debbono dichiarare :
• le partecipazioni possedute in società estere; se le partecipazione di cui si é titolari effettivi sono detenute – anche se indirettamente – in Stati non collaborativi, invece delle partecipazioni si indicano gli investimenti effettuati e la quota di partecipazione nelle società; in questo modo il patrimonio, in caso di attività estere date in garanzia per finanziamenti a società con le stesse caratteristiche, sarà sovrastimato;
• investimenti all’estero o attività di natura finanziaria possedute direttamente o indirettamente da fondazioni e trust indipendentemente dal loro Stato di residenza;
nel caso delle fondazioni e dei trust italiani, la legge antiriciclaggio considera il titolare effettivo, qualora i beneficiari effettivi non siano ancora stati individuati, la categoria di persone nel cui interesse é istituita o agisce l’entità giuridica.
nei trast, ai fini della trasparenza, é necessario comunicare ai beneficiari i dati utili per la compilazione del modello e in particolare del quadro RW;
• partecipazioni in Oicr istituiti in Stati non collaborativi: l’approccio é lo stesso, se si tratta di Oicr, é sufficiente una partecipazione al patrimonio del 25%.
 ritenuta da applicare da parte degli intermediari indicati dalla normativa antiriciclaggio:
• come principio generale, su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attività estere di natura finanziaria. Tali ritenute saranno applicate quando le attività sono ad essi affidate in gestione, custodia o amministrazione o quando intervengono nella semplice riscossione dei flussi;
 per trasferimenti superiori a € 15.000,00 vi é l’ obbligo di segnalazione da parte degli intermediari finanziari.

Sottolineiamo che Il quadro RW deve sempre essere compilato poiché le predette attività hanno l’obbligo di essere dichiarate anche se al termine del periodo d’imposta siano di importo inferiore a € 10,000,00 limite vigente fino ad oggi.
L’adempimento deve essere effettuato:
 dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria;
 dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti risultano essere titolari effettivi dei predetti investimenti ed attività.
Il titolare effettivo si individua con le seguenti casistiche:
o la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più di un’entità giuridica;
o le persone nel cui interesse principale é istituita o agisce l’entità giuridica;
o la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;
o nessun obbligo di monitoraggio é, invece, posto sugli Enti commerciali, sulle società, siano esse società di persone o di capitali;
o l’obbligo di dichiarazione sussiste indipendente dal tipo di contabilità adottata anche se gli interessati pongono in essere le operazioni in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previste dalle norme tributarie;
o sono tenute alla compilazione solo le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (giorni 183 o 184 anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Il requisito della residenza si acquista ex tunc con riferimento al periodo d’imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali;
o residenti sono considerati i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con D.M. (comma 2bis, art.2 TUIR), salvo prova contraria del contribuente. Va ricordato, al riguardo che, fino all’emanazione del citato decreto, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta black list) come da D.M. 4 maggio 1999 e sue modifiche.

titolare effettivo:
il significato di titolare effettivo viene desunto dalla disciplina antiriciclaggio (allegato tecnico al D.lgs. 231/2007 e viene rappresentato dalle partecipazioni in società e dai trusts.
Per quanto riguarda la partecipazione in società, l’immagine di titolare effettivo viene esteso a tutti i soggetti in relazione ai quali trova applicazione la disciplina sul monitoraggio fiscale, in particolare, le società semplici e gli enti non commerciali anche se diversi da una persona fisica possono essere considerati titolari effettivi.
Il concetto di titolare effettivo opera solo se il soggetto estero non é interposto, nel qual caso si dovrà monitorare l’investimento sottostante. Tale riferimento va fatto sia ai trust interposti sia anche a quelle società che rappresentano uno schermo meramente formale in quanto non sono tenute a predisporre la contabilità e offrono una certa fluidità di gestione del loro patrimonio da parte dei soci.
Sono esclusi da monitoraggio gli investimenti esteri effettuati tramite una società residente. Questo criterio opera solamente se sono soddisfatti i requisiti del titolare effettivo, diversamente, se la partecipazione non integra il controllo ai fini antiriciclaggio, si dovrà continuare con la segnalazione della partecipazione.

trusts, casistiche di titolare effettivo:
a) i futuri beneficiari sono già stati determinati, cioè quando la persona fisica o le persone fisiche sono beneficiarie del 25% o più di un’entità giuridica;
b) i beneficiari non sono stati ancora determinati cioè la categoria di persone nel cui interesse principale é istituita o agisce l’entità giuridica;
c) la persona o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica. Il contribuente é tenuto a dichiarare il valore complessivo degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all’estero ad essa intestata nonché la percentuale di patrimonio nell’entità giuridica.
Per valutare la percentuale rilevante ai fini della qualifica di titolare effettivo vanno considerate anche le quote spettanti ai familiari di cui all’art. 5 comma 5 del TUIR poiché spesso i beneficiari di un trust sono legati da rapporti di parentela.
Per permettere ai titolari effettivi del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi il trustee é tenuto a individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW quali: – la quota di partecipazione al patrimonio; – gli investimenti e le attività estere possedute anche indipendentemente dal trust; – la loro valorizzazione; – i dati identificativi dei soggetti esteri.

come compilare il quadro RW
gli investimenti costituiti da beni patrimoniali, devono essere indicati nel quadro RW sia quelli collocati all’estero sia quelli che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
Sono soggetti a segnalazione i seguenti investimenti:
 gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (usufrutto o nuda proprietà o quote di essi comproprietà o multiproprietà);
 gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza;
 le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all’estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registi avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
Si sottolinea che sono considerati posseduti all’estero gli immobili ubicati in Italia per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto con residenza all’estero.
Le attività patrimoniali possedute all’estero vanno indicate nel quadro RW anche se custodite in cassette di sicurezza.
Gli adempimenti dei contribuenti persone fisiche sono stati agevolati a decorrere da quelli relativi al periodo d’imposta 2013, poiché sarà sufficiente compilare, nella dichiarazione dei redditi, un unico quadro per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia a quelli di liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero(IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE). I soggetti non tenuti al pagamento delle predette imposte, quali gli enti non commerciali oltre le società semplici ed equiparate, dovranno utilizzare i medesimi criteri di valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.

Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’obbligo di monitoraggio sussiste in ogni caso, quindi anche se l’IVAFE non è dovuta, in quanto la giacenza media degli estratti conto non é superiore ad euro 5.000,00, l’imposta deve essere corrisposta in misura fissa.
Inoltre, come stabilito nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, per i conti correnti ed i libretti a risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi occorre indicare, oltre al valore iniziale e valore finale, anche l’ammontare massimo che l’attività a raggiunto nel corso del periodo d’imposta.

Si riporta la WHITE LIST come da decreto D.M. 04.09.1996 e succ. modifiche:
Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco,Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi , Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia.

STATI E TERRITORI con un adeguato scambio di informazioni con l’Italia:
Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan.

Immagine dal sito: www.ilsole24ore.com

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