AUTORICICLAGGIO

La Commissione di studio Fiandaca, costituita presso L’Ufficio Legislativo della Giustizia per elaborare proposte di interventi in tema di criminalità organizzata, ha richiesto la revisione dell’art. 648-bis del codice penale, proponendo delle importanti innovazioni.
La Commissione Fiandaca, infatti, ha proposto l’introduzione anche nell’Ordinamento penale Italiano il concetto di "autoriciclaggio" anche se con pene meno severe che dovrebbero essere dai tre a sei anni. Insoddisfatti, quindi, sono rimasti quelli che avevano proposto la non punibilità di tale condotta tenendo conto di quanto attualmente prevede il codice.
Pene più elevate saranno previste per coloro che concorrono in tale reato ed in particolare gli esercenti di attività bancarie e finanziarie.
La vera novità riguarda l’inserimento nel diritto tributario dei reati di evasione fiscale e doganale come presupposto al reato di riciclaggio. Pertanto le conseguenze per chi evade le imposte saranno pesanti se si considera che la sanzione per un reato fiscale é indipendente dal fatto che colui che ha commesso il reato sia lo stesso di quello che ha celato l’origine illecita dei proventi.

la disciplina penale ed amministrativa

Nell’Ordinamento Italiano é presente una disciplina penale per il reato di riciclaggio alla quale, negli ultimi anni, è stata affiancata una disciplina amministrativa sorta a seguito dei provvedimenti comunitari emanati nel tempo. Poiché le due discipline non sono mai state armonizzate, fattispecie che potrebbero essere punite secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2007 non lo sono ai fini penali.
Tale differenza emerge in modo eclatante nella disciplina relativa al c.d. "autoriciclaggio" cioè il riciclaggio commesso dal soggetto responsabile e/o concorrente nel reato presupposto. Infatti mentre il predetto decreto legislativo prevede, con una definizione molto ampia ed articolata, la fattispecie di antiriciclaggio, il nostro codice penale non configura il reato di "autoriciclaggio" ma considera l’occultamento delle somme derivanti dal reato come un fatto non punibile.
Il diritto penale italiano vigente prevede tre fattispecie riconducibili al fenomeno del riciclaggio ovvero i delitti:
 ricettazione: art. 648 c.p.: scopo dell’incriminazione é, come nota Antolisei, quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio;
 riciclaggio: art. 648-bis c.p. : presupposto dell’esistenza del reato é che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale , però, il riciclatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato e, quindi, non solo materialmente ma neppure istigando al reato o promettendo, prima della sua commissione, la successiva propria attività di riciclaggio. L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio é integrato dal dolo generico che ricomprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, sia la consapevolezza di tale provenienza (Cass.15.02.2007, n.6350);
 impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: art.648-ter c.p. : si tratta di una fattispecie che si differenzia dall’ipotesi di riciclaggio poiché, mentre quest’ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l’impiego in attività economiche o finanziarie. In sostanza il legislatore ha voluto punire anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da alcuni gravi delitti, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" degli illeciti capitali, e all’arricchimento delle holdings mafiose, colpendo così una serie di attività di investimento apparentemente legali che in realtà costituiscono sicuri serbatoi in cui immettere il denaro il denaro proveniente da attività criminose, oltre che paraventi dietro i quali nascondere repentini arricchimenti. Tali settori di investimento possono essere i più vari: dagli appalti, al commercio, alle concessioni, alle attività di gioco e scommesse persino all’assistenza sanitaria (case di cura, laboratori di analisi).
 

CANONI di LOCAZIONE
tracciabilità dei pagamenti
In riferimento al nuovo obbligo di pagamento delle locazioni con strumenti che permettono la tracciabilità, introdotto dalla legge di stabilità, ci sarebbe da chiedersi quale sia l’urgenza di questo intervento, che ha costretto gli inquilini ed i proprietari degli immobili a una corsa record per adeguarsi alle disposizioni, con il rischio di fare molta confusione. Il nuovo obbligo é stato introdotto unicamente per le locazioni abitative, comprese le locazioni transitorie, quelle stipulate con gli studenti e quelle turistiche, indipendentemente dal superamento della soglia di euro 999,99 prevista dalla disciplina antiriciclaggio.
Potranno, invece, continuare a pagare in contanti i canoni inferiori ad euro 999,99 coloro che hanno stipulato un contratto di locazione commerciale, mentre paradossalmente un cittadino extra comunitario che ha locato un’immobile a uso abitativo dovrà preoccuparsi di pagare i canoni con strumenti di pagamento tracciabili.
Le sanzioni sono da considerare decisamente pesanti poiché sono applicabili in questo caso, le disposizioni antiriciclaggio che prevedono l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia dall’uno al quaranta per cento del canone.
Il rispetto delle nuove disposizioni è necessaria affinché gli inquilini possano beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse alle locazioni. Il riferimento non é soltanto alle detrazioni d’imposta ma anche alla determinazione del nuovo ISEE.
Per poter usufruire delle seguenti detrazioni d’imposta é necessario ricorrere a strumenti di pagamento tracciabili:
detrazione pari al 19% della spesa sostenuta per i canoni di locazione, di ospitalità e per l’assegnazione di alloggi e posti letto da Enti per il diritto allo studio, università collegi universitari, Onlus e cooperative, qualora l’università sia distante dal Comune di residenza almeno 100 chilometri ed in ogni caso in un’altra provincia rispetto a quella del Comune di appartenenza;
detrazione d’imposta fino ad euro 300,00 per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale qualora il reddito complessivo non superi euro 30.987,41. La detrazione é maggiore se vengono utilizzati i c.d. "contratti convenzionali";
 detrazione per i primi tre anni, e fino ad un massimo di euro 991,60, per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore ad euro 30.987,41 che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Il nuovo Comune di residenza deve essere distante almeno 100 chilometri dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
detrazione complessiva pari ad euro 991,60 per i giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni il cui reddito complessivo non supera euro 15.493,71 purché stipulino un contratto di locazione per un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.
 
INI-PEC
non utilizzabile la "pec del cittadino"
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito la circolare ( n. 6391 del 15 gennaio 2014) con la quale ha precisato che i professionisti non possono avvalersi di un indirizzo di posta elettronica certificata costituita in forma di CEC-PAC (pec al cittadino) di cui all’art.16 bis comma 5 del D.L. 185/2008, e al DPCM 6 maggio 2009, ai fini della formazione e dell’aggiornamento dell’INI-PEC, di conseguenza, verranno rifiutati tutti gli indirizzi Pec dei professionisti comunicati dagli Ordini e Collegi nella forma CEC-PAC contraddistinti dal dominio "@ posta certificata.gov.it".
INI-PEC è l’Indice Nazionale degli indirizzi di Posta elettronica Certificata, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti. Tale raccolta é stata realizzata affinché chiunque possa accedere, senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, alla sezione di ricerca del portale e cercare l’indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse. Se l’azienda o il professionista, si trovano nel territorio nazionale, nell’indice viene fornito oltre alla PEC anche l’indirizzo dove viene svolta l’attività petr agevolare un’eventuale contatto. Secondo le modalità stabilite dalla legge l’indice viene puntualmente aggiornato con dati provenienti dal registro delle Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza.
In tale raccolta di dati vi sono due sezioni, una relativa alle imprese dove viene indicata la provincia, il codice fiscale, la ragione sociale o denominazione, l’indirizzo Pec se queste sono costituite in forma societaria, o come imprese individuali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008 e dall’art.5 comma 1 e 2 del D.L. 179/2012.
Nella sezione professionisti confluiscono: i nominativi, i dati relativi alla provincia di residenza, all’Ordine o Collegio professionale, il codice fiscale e l’indirizzo Pec in conformità all’obbligo previsto dall’art.16 comma 7 del D.L. 185/2008.
Le funzioni e modalità di rilascio dell’indirizzo connesso alla CEC-PAC, consente di comunicare solo con la Pubblica Amministrazione, non potendo essere utilizzata per comunicazioni ufficiali tra aziende e cittadini. Attraverso la CEC-PAC, ogni cittadino può dialogare con la pubblica amministrazione per richiedere, inviare informazioni ed istanze, ricevere documenti, comunicazioni ecc..
L’assegnazione della PEC al cittadino avviene su richiesta dello stesso ed é gratuita.
Per concludere l’utilizzo della CEC-PAC è limitato al solo ambito soggettivo e per gli scopi previsti dalla relativa normativa.

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