Voluntary Disclosure
L’adesione alla procedura dovrà riguardare tutte le attività detenute dai richiedenti e tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dalla legge per chi detiene capitali o investimenti all’estero.
Potranno partecipare alla collaborazione volontaria tutti i contribuenti i quali non sono formalmente a conoscenze di verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali attivati nei loro confronti in materia di violazione di norme tributarie sulle attività estere rilevanti.
Non possono partecipare alla regolarizzazione spontanea anche se la formale conoscenza é stata acquisita da:
soggetti solidalmente obbligati in via tributaria;
o da soggetti concorrenti nel reato tributario.
Va ricordato che l’adesione alla procedura dovrà riguardare tutte le attività detenute dai richiedenti e tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dalla legge per chi detiene capitali o investimenti all’estero.
Il modello e le istruzioni per la voluntary disclosure sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it nella sezione "Modelli in Bozza".
Il contribuente può presentare l’istanza una sola volta fino al 30 settembre 2015 per sanare le violazioni commesse ai fini del monitoraggio fiscale.
Gli effetti della voluntary disclosure, se perfezionata, permetterà di fruire della riduzione delle sanzioni minime alla metà, sia nel caso di:
• detenzione o trasferimento delle attività "svelate" al fisco in italia, in un Paese UE o in uno Stato aderente al SEE incluso nella cosiddetta "white list";
• sia nel caso in cui il richiedente autorizzi l’intermediario finanziario estero a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati relativi alle attività oggetto di disclosure.
Per ogni altro caso le sanzioni minime sono ridotte di un quarto.
La procedura non prevede la possibilità di avvalersi della compensazione e si perfezionerà solamente con il versamento di tutte le somme dovute.
RETRIBUZIONE ESTERA 2014
regolarizzazione contributiva
Per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2014 occorre prendere come riferimento le retribuzioni contenute nel D.M. del 23.12.2013.
L’INPS precisa che le disposizioni di cui alla legge n. 398/1987 riguardano:
lavoratori italiani;
lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE;
lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario
Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con i seguenti Paesei extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e lethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea.
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2013, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1. Il trattamento previsto per il lavoratore riguarda la "retribuzione nazionale" cioè quanto previsto dal contratto collettivo con esclusione dell’indennità estero.
il calcolo:
i valori convenzionali sono determinati dall’imponibile della retribuzione convenzionale divisa per 12 ed il risultato del calcolo dovrà essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente per individuare la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. Per un eventuale corrispondenza convenzionale alla giornata lavorativa questa può avvenire solo se nel corso del mese si è verificata l’ assunzione, la risoluzione del rapporto di lavoro o il trasferimento.
Anche per l’indennità sostitutiva del preavviso, l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
casi particolari:
oltre i criteri sopra illustrati si possono verificare i seguenti due casi ai quali deve essere attribuita la retribuzione convenzionale corrispondente alla variazione intervenuta, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale:
o passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
o mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di "quadro", "dirigente" e "giornalista", o per passaggio di qualifica.
Nel caso in cui il lavoratore abbia maturato nel corso dell’anno compensi variabili come lavoro straordinario, premi, ecc., poiché tali emolumenti non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale, occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così intervenuto per dodici mensilità.
Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, sarà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
il controllo antiriciclaggio e monitoraggio fiscale dettano regole ferree. Infatti il nobile fine di contrastare l’evasione fiscale fa si che il legislatore stia elaborando tutta una serie di provvedimenti volti a controllare ogni movimento finanziario effettuato dal contribuente con ulteriori nuovi e sempre più pesanti adempimenti.
Tutti continuano a sbandierare il libero mercato come un principio irrinunciabile, il solo aver trasferito dei risparmi leciti all’estero, derivanti da un’attività lavorativa rispettabile, rischia di spingere il contribuente all’irritazione.
Addirittura gli intermediari finanziari del settore fanno confusione tra attività sommerse da far emergere e attività finanziarie lecite da gestire a causa della poca certezza della disciplina normativa e dalla schizofrenia del legislatore fiscale.
Il monitoraggio (quadro RW) e quella dell’antiriciclaggio è un legame sempre più stretto come emerge dalla formulazione delle norme contenute nel D.L. n. 167/90 strettamente correlate alle norme antiriciclaggio.
antiriciclaggio e monitoraggio fiscale. Differenze.
Lo scopo del legislatore é duplice:
semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari e degli altri operatori obbligati a segnalare all’anagrafe tributaria le operazioni oggetto di monitoraggio creando una corrispondenza con l’archivio unico informatico;
estendere gli obblighi di compilazione dell’RW ai titolari effettivi delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero, in modo tale da usufruire di maggiori informazioni.
Il D.Lgs. n. 231/07 definisce come titolare effettivo sempre una persona fisica, mentre nnel monitoraggio fiscale tale qualifica può essere assunta anche da soggetti diversi, infatti;
mentre la presunzione assoluta di titolarità effettiva deriva dalla determinazione della quota di possesso rilevante ai fini del superamento del limite del 25%;
nella normativa antiriciclaggio, l’ipotesi in cui più soggetti, diversi da persone fisiche, controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti;
nella compilazione dell’RW, invece, in caso di catene societarie la soglia del 25% va determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.
Un’altra differenza tra le due discipline concerne la rilevanza dei familiari ai fini della determinazione della titolarità effettiva che viene così precisata dagli uffici fiscali:
per il monitoraggio fiscale debbono essere considerate le partecipazioni dei familiari, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, ai fini della determinazione della percentuale rilevante perché un soggetto possa essere considerato "titolare effettivo" di società e di altri enti;
invece, in materia di antiriciclaggio, il vincolo familiare rileva esclusivamente qualora un familiare sottenda in maniera preminente a una situazione di controllo o sulla direzione dell’entità giuridica presa in considerazione.