Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate vengono riportate tutte le indicazione di cui all’articolo 6, c. 6, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 all’articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevedono una peculiare disciplina che interessa le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia. Si tratta di una disciplina che, da un punto di vista fiscale, inquadra le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di trading) e determina un disallineamento tra il maggior valore nominale della partecipazione e quello fiscalmente riconosciuto. La stessa disciplina si preoccupa anche di riallineare il differenziale tra i due valori con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali.
Successivamente è intervenuta la legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 148 della legge 147/2013) a disciplinare un riallineamento dei maggiori valori civilistici ai fini fiscali mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali. La misura prevista dal legislatore di tale imposta sostitutiva è pari al 12% del differenziale tra il valore nominale della partecipazione e il valore fiscale.
Partecipanti al Capitale
Il capitale della Banca d’Italia è di 7.500.000.000 euro rappresentato da quote nominative di partecipazione il cui valore nominale, determinato per legge, è di euro 25.000 ciascuna.
Le quote di partecipazione possono appartenere a:
banche e imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
fondazioni di cui all’articolo 27 del d.lgs. n. 153 del 17 maggio 1999;
enti ed istituti di previdenza e assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.
I destinatari della disciplina in esame sono sia soggetti che rientrano nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa (IAS/IFRS adopter e non ) sia soggetti che non vi rientrano, come ad esempio L’INPS.
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione la disciplina riguarda le quote di cui all’art.4, comma 2 del D.L. n. 133/2013, vale a dire le quote di partecipazione al capitale della banca d’Italia, così come incrementato dall’operazione di utilizzo delle riserve statutarie.
L’individuazione di un valore della partecipazione, pari al valore nominale determina un disallineamento rispetto al valore fiscale ascrivibile alle quote precedentemente iscritte a bilancio.
Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso art.6 citato D.L. n. 133 del 2013 si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali.
Il regime in esame assume carattere peculiare, perché:
• da un lato disattiva il regime di esenzione delle plusvalenze previsto dall’articolo 87 del TUIR;
• e dall’altro riconosce un maggior valore fiscale con il versamento di un’imposta sostitutiva, caratterizzata da un’aliquota inferiore rispetto a quella applicabile in caso di tassazione ordinaria;
• essendo le quote del capitale della Banca d’Italia oggetto di riallineamento poiché iscritte nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile é quella prevista per i beni non ammortizzabili pari al 12%.
Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi – salvo il riconosciuto periodo transitorio – sono imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia.
Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello Statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo Statuto.
L’assemblea ordinaria annuale si riunisce non più tardi del 31 maggio, per deliberare sull’approvazione del bilancio, sul riparto dell’utile netto e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale.
L’art. 40 dello Statuto si occupa della distribuzione degli utili. Il Consiglio superiore, su proposta del Direttorio e sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell’utile netto per la presentazione all’assemblea per l’approvazione. L’utile netto è così destinato:
– alla riserva ordinaria, fino alla misura massima del 20 per cento;
– ai partecipanti, fino alla misura massima del 6 per cento del capitale;
– alla riserva straordinaria e a eventuali fondi speciali, fino alla misura massima del
20 per cento;
– allo Stato, per l’ammontare residuo;
in sostanza la circolare precisa:
l’obbligo di valutare le partecipazioni in bilancio secondo il valore di 25.000,00 euro per ciascuna quota (valore conseguente ad un aumento gratuito di capitale effettuato dalla Banca d’Italia);
l’art. 1 co. 148 della L. 147/2013 abbia previsto il riallineamento del minor valore fiscale di tali quote rispetto al nuovo valore di iscrizione in bilancio, assolvendo sulla differenza l’imposta sostitutiva del 12% che la stessa legge di stabilità prescrive per la rivalutazione e il riallineamento dei beni non ammortizzabili, quali sono le partecipazioni;
trattandosi di una norma di riallineamento specifica per il settore, l’Agenzia stessa ne ammette l’efficacia anche per le partecipazioni non detenute in regime d’impresa, che generano redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67 del TUIR.
per completezza aggiungiamo l’elenco delle partecipanti al capitale come indicato dalla stessa Banca d’Italia: Elenco Partecipanti Banca d’Italia, Allegato in Documenti
Con ordinanza n. 3038/2014, depositata l’11febbraio u.s. la sezione lavoro della S.C. ha definitivamente chiuso una lunga vicenda giudiziaria promossa da un’ex dipendente di un istituto di credito che sosteneva che tutte le somme percepite durante i periodi di lavoro all’estero, in particolare nel Regno Unito e negli Usa, dovevano essere considerate come retribuzione con conseguente inclusione sia nella base di calcolo del TFR sia nell’ammontare per i contributi previdenziali.
In effetti la Cassazione nel respingere il ricorso principale dell’ istituto di credito ha evidenziato che il giudice di merito ha ben messo in rilievo il requisito della continuità della prestazione lavorativa all’estero e l’inerenza dell’indennità al valore professionale della prestazione, resa secondo modalità improntate a continuità e non occasionalità.
Infatti, la Corte di Appello ha sottolineato che "gli esborsi a titolo di alloggio, trasporto, magazzinaggio erano stati erogati per periodo di prolungati, per sovvenire ad esigenze alle quali è destinato usualmente il reddito lavorativo perché connesse alla attività professionale espletata all’estero".
Le predette somme non erano finalizzate a esigenze specifiche ovvero di natura temporanea, ma erano collegate al ruolo ed al grado rivestito dal dipendente, tanto da doversi ritenere senza alcun ragionevole dubbio di natura retributiva.
In conclusione la Suprema Corte ha ritenuto fondata la richiesta del dipendente anche se, come sostenuto dall’istituto di credito, il contributo per l’alloggio non era stato corrisposto in misura fissa ne con regolare cadenza annuale.