Pensionati Esteri. L’INPS rettifica le certificazioni fiscali
Anche in Canada esiste per i residenti una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, che prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario purché la pensione annua non ecceda l’ammontare equivalente a 12.000 dollari Canadesi pari ad euro 9.344,27 per il 2013. Se le pensioni superano il suddetto ammontare annuo la convenzione prevede un regime di tassazione concorrente, con l’applicazione dell’aliquota più favorevole; il 15% dell’ammontare lordo di quanto corrisposto periodicamente oppure la percentuale impositiva che verrebbe applicata alla pensione se il titolare risiedesse nello Stato di appartenenza che eroga il trattamento pensionistico.
Va sottolineato, come detto sopra, che per i pensionati residenti in Brasile la rettifica interessa solo le pensioni il cui ammontare supera il predetto importo, in quanto le ritenute erariali debbono essere calcolate solo sull’eccedenza di tale cifra. In particolare, l’imponibile da certificare non deve essere variato, mentre deve essere compilato il nuovo campo "quota esente".
La gestione delle certificazioni fiscali, che é di competenza della Direzione Bilanci e servizi fiscali, é garantita dalla piattaforma fiscale, alla quale vengono inviati dalla Direzione Centrale pensioni, le variazioni fiscali operate dalle sedi.
Successivamente, la piattaforma fiscale provvede a ricalcolare la certificazione complessiva, in special modo le addizionali IRPEF che non vengono movimentate dalla procedura di rettifica fiscale a consuntivo. Una volta ricalcolata e aggiornata la certificazione l’ufficio (piattaforma fiscale) renderà disponibile il modello CUD 2014 in pochi giorni.
Sanzioni per società trasferita all’estero
Interessante sentenza della sezione tributaria della Cassazione n. 6388 del 19 marzo 2014
L’Agenzia delle Entrate contestava a una SRL l’omessa dichiarazione IVA, la mancata tenuta dei registri e l’omessa fatturazione di operazioni imponibili, con conseguente irrogazione della relativa sanzione.
Il ricorso proposto dai due legali di fatto della società, che nel frattempo si era cancellata dal registro delle imprese in ragione del trasferimento della sede a Parigi, riguardava oltre una serie di eccezioni anche la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri soci e la sanzionabilità unicamente della società.
I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che qualora la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta, non a compimento del procedimento di liquidazione dell’ente, ne perché si sia verificata un’altra situazione che implichi la cessazione dell’esercizio dell’impresa da cui la legge faccia discendere l’effetto necessario alla cancellazione, con la sola conseguenza del trasferimento all’estero della sede della società, non può considerarsi verificata l’estinzione dell’ente, ai sensi dell’articolo 2456 c.c.. Infatti, tale norma, al primo comma, prevede in maniera inequivocabile l’estinzione della società solo dopo la cancellazione dal registro delle imprese avvenuta a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione.
Pertanto la S.C. ribadisce che il trasferimento della sede all’estero non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta in alcun modo la cessazione dell’attività. Ha escluso, quindi, l’insorgenza del fenomeno successorio ex art. 110 c.p.p. da cui sarebbe conseguita la necessità di assicurare la presenza in giudizio di tutti i soci, quali litisconsorti necessari, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 6070 e 6071 del 12 marzo 2013).
Sulle sanzioni, risolta la questione pregiudiziale, i giudici hanno accolto il motivo di ricorso con cui le sanzioni non si potevano riferire a condotte poste in essere prima del 1997, anno di entrata in vigore del D.Lgs 472, in cui era previsto che le sanzioni erano imputabili solo alla società, quale soggetto passivo del rapporto tributario, e non agli amministratori quali persone fisiche rappresentanti della stessa.
Confermata soglia 10.000 euro per RW;
soppresse le norme sulla voluntary disclosure
Il limite dei 10.000 euro dovrà essere verificato in relazione al valore massimo complessivo che il deposito o il conto corrente bancario ha raggiunto durante il periodo d’imposta. La verifica della soglia non dovrà avvenire rispetto al valore del c/c bancario o del deposito a fine del periodo d’imposta, ma tenendo conto di versamenti e prelevamenti effettuati durante il periodo stesso.
Vengono confermate le disposizioni:
applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare;
lo stop all’annunciato taglio alle detrazioni IRPEF della percentuale 19% che sarebbe dovuta scendere al 18% quest’anno e al 17% a decorrere dal 2015.
Nell’iter di conversione sono state soppresse le norme sulla voluntary disclosure, ovvero della procedura di collaborazione volontaria, finalizzata a consentire l’emersione dei capitali e degli investimenti non dichiarati detenuti all’estero.
Restano salvi gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti ed i rapporti giuridici nati nel breve periodo di vita della procedura.
Da ricordare che nell’iter di conversione é stata estesa la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, in scadenza tra il 17 gennaio ed il 31 ottobre 2014, alle popolazioni colpite recentemente da eventi alluvionali.
La predetta sospensione é stata estesa anche ai Comuni veneti colpiti da eventi atmosferici verificatesi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio c.a.
I soggetti, residenti con sede legale e/o operativa nei Comuni che hanno subito i predetti eventi negativi, titolari di mutui finalizzati alla ricostruzione di edifici distrutti o inagibili o alla ripresa dell’attività svolta negli stessi edifici, possono chiedere, alle banche o agli intermediari finanziari eroganti il finanziamento, la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate di mutuo, per l’intero o, se richiesto, anche della sola quota capitale.
Per l’ottenimento della suddetta agevolazione é necessario presentare un’auto certificazione del danno subito.
Si sottolinea che é compito degli istituti finanziari, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, informare i potenziali interessati dell’opportunità, indicando altresì costi e tempi della sospensione,
Il silenzio della banca determina una tregua automatica dei pagamenti fino al 31 dicembre 2014.
Immagine dal sito www.adnkronos.com