Jobs Act : primo passo per l’occupazione?


Elaborazione Immagine di Carla Morselli

La riforma del lavoro (jobs act) approvata a fine novembre dalla Camera dei Deputati, pur rispecchiando un punto di mediazione faticosamente raggiunto all’interno della maggioranza e del maggiore partito, appare complessivamente equilibrata e rispondente alle esigenze equità, tutela e flessibilità che hanno indotto il nuovo corso renziano ad indicarla fin dagli inizi come obiettivo programmatico prioritario, accogliendo peraltro un monito da tempo lanciato al nostro paese dall’Unione Europea. 

Le innovazioni introdotte devono ritenersi apprezzabili, perché sembrano coniugare la flessibilità richiesta dalla difficile congiuntura di tendenziale recessione e di competizione globale con l’esigenza di assicurare la più ampia tutela possibile a coloro che siano rimasti temporaneamente esclusi dal mercato del lavoro, tanto in termini di sostegno economico, quanto di interventi tesi alla riqualificazione e al reinserimento. Negli anni recenti, ogni volta che si è cercato di mettere mano alla riforma dei contratti di lavoro ci si è scontrati con un muro di resistenze apparentemente insormontabile, soprattutto in relazione a ipotesi modificative dello Statuto dei Lavoratori del 1970, pietra miliare delle conquiste del lavoro, ma ormai piuttosto “datata” e necessariamente destinata a fare i conti con le evoluzioni dei processi produttivi e degli equilibri economici. Il conflitto, a tal riguardo, si innesca e si avvita inevitabilmente sull’art. 18 e sulla cosiddetta flessibilità in uscita, così come era accaduto per la cosiddetta legge Biagi del 2002, ai tempi del secondo governo Berlusconi e poi con la riforma Fornero, durante il più recente governo Monti. La resistenza è opposta da una vasta area culturale che si estende da ampi settori del sindacato fino a parti rilevanti della politica, di opposizione, ma anche di maggioranza, come ha dimostrato, nelle ultime settimane, l’ennesimo psicodramma che si è registrato all’interno del PD.
In linea generale tutta una cultura tradizionale di sinistra tende a salvaguardare come un totem emblematico della propria storia e di una ben precisa visione sociale l’istituto del “reintegro”, simbolo della tutela della parte più debole del rapporto di lavoro contro il potere del datore, del capitalista.
Una sorta di ossessione contro la cosiddetta flessibilità in uscita che assurge ciclicamente a priorità in ogni occasione di confronto sull’esigenza di modernizzazione della legislazione sul lavoro. Forse sarebbe preferibile spostare l’accento sulla preoccupazione di non abbandonare la persona che perde il posto di lavoro, di non lasciarlo solo con la sua angoscia e con le rigidità del mercato, inserire dei correttivi nell’ordinamento che prevedano un fattivo supporto alla sua condizione, attraverso l’orientamento, la riqualificazione, la guida verso nuove occasioni, oltre, naturalmente, al sostegno economico nella fase di disoccupazione. Questo tipo di “accompagnamento” del lavoratore licenziato appare, di regola, più idoneo a fronteggiare i disagi legati alla disoccupazione stessa, rispetto al reintegro forzato in un posto di lavoro, spesso già a rischio di estinzione per ragioni di mercato. Ferma restando la necessità di conservare il diritto alla reintegrazione nei casi di licenziamento discriminatorio o di licenziamento disciplinare, in virtù una falsa accusa, o in tutti gli altri casi in cui il provvedimento sia stato assunto in base a ragioni palesemente arbitrarie o strumentalmente falsificate (ad esempio, quando una motivazione economica celi, in realtà, un intento discriminatorio), qualora tali condizioni di mero sopruso non ricorrano e si ravvisino esigenze diverse legate alle condizioni di mercato, o alla funzionalità aziendale, sia pure non esattamente coincidenti con la “giusta causa”, si può ipotizzare, in alternativa al reintegro, un’adeguata indennità risarcitoria. Si verte, in realtà, in una materia assai delicata, nella quale, accanto a principi certi e inderogabili – come ad esempio il diritto alla reintegrazione in caso di intento discriminatorio – deve sussistere una flessibilità e una costante aderenza alla peculiarità delle singole circostanze che possono essere le più diverse, difficilmente adattabili a paletti normativi troppo rigidi, soprattutto per quel che riguarda il cosiddetto licenziamento economico. Le innovazioni contenute nel disegno di
legge delega approvato dalla Camera sembrano orientate su queste linee generali. Relativamente ai licenziamenti viene escluso il reintegro per quelli “economici” senza giusta causa (spetterà peraltro l’indennizzo, crescente in base all’anzianità lavorativa), mentre se ne limita la possibilità di applicazione per quelli disciplinari. Per il licenziamento discriminatorio, naturalmente, sarà ancora previsto, senza eccezioni.
Rispetto ai licenziamenti per ragioni disciplinari, i decreti delegati attuativi (la cui adozione è prevista entro fine anno, dopo la nuova approvazione della delega da parte del Senato) tipizzeranno le fattispecie che saranno ancora sanzionate con il reintegro, circostanze specifiche che evidenzino falsità delle motivazioni o condotte datoriali chiaramente arbitrarie e vessatorie. I decreti stabiliranno inoltre quando ricorrano le condizioni per la configurazione del licenziamento per ragioni economiche.
La novità di maggiore di rilievo e impatto sociale è costituita, secondo la comune percezione, dal nuovo ammortizzatore sociale denominato NASPI, sussidio di disoccupazione universale, per tutti coloro che abbiano perso il lavoro, avendo prestato la loro opera per almeno tre mesi. A fronte della fruizione di questo sussidio, sorgerà l’obbligo di seguire un corso di formazione professionale e di non rifiutare più di un’offerta di lavoro. Questa innovazione risponde a un’esigenza di equità verso quelle tipologie di precari che non avevano prima alcuna copertura. La legge delega interviene anche sulla giungla dei contratti oggi esistenti, un altro aspetto anacronistico e all’origine di disparità e squilibri del sistema. L’obiettivo prefissato è pervenire al contratto unico a tempo indeterminato, a tutele crescenti.
Il nuovo testo approvato dalla Camera può ritenersi un primo passo sul fronte della lotta alla disoccupazione e del contenimento del disagio che ne deriva. Migliora il sistema della sicurezza sociale, anche se le politiche occupazionali richiederanno ulteriori e ben più impegnativi interventi, sul fronte dei piani industriali, delle infrastrutture, della formazione, degli investimenti nelle tecnologie avanzate e competitive.
Un primo passo che comunque aiuta, auspicato anche dalle imprese che, speriamo, facciano ora la loro parte, recuperando coraggio e intraprendenza.
A fronte dell’equilibrio complessivo della riforma del lavoro, conseguito grazie a una paziente mediazione in Commissione, trovo apprezzabili i giudizi della parte che potremmo definire “intermedia” del PD, ossia gli ex bersaniani e quello dello stesso Bersani, volti a valorizzare l’esito della mediazione stessa e apprezzarne i risultati migliorativi. Troppo esasperato mi appare invece il dissenso di Cgil e di altre sigle sindacali e quello dello stesso gruppo dei 29, la nuova tendenziale corrente del PD che non ha votato il jobs act. Parlare addirittura, come ha fatto Fassina, di tensioni sovversive che sarebbero alimentate dal premier Renzi, le cui parole non aiuterebbero la pace sociale, mi sembra indicativo di una profonda dissociazione che si sta creando tra due diverse anime del maggior partito italiano, una crescente incompatibilità tra due culture per enfatizzare la quale il jobs act diventa in realtà un pretesto politico, una sorta di casus belli.

 

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