Diritto o Diritti ?
Opera di René Magritte
Lo scorso 15 dicembre si è tenuta alla Università Nicolò Cusano una tavola rotonda su un tema poco usuale molto tecnico , ma si estrema attualità.
Traendo lo spunto dal rinvio alla Corte Costituzionale da parte del Giudice Luca Minniti del Tribunale di Firenze della costituzionalità o meno della normativa internazionale che vieta ad un Giudice nazionale di giudicare in tema di responsabilità di uno Stato estero, si è discusso sui limiti della immunità degli Stati dalla giurisdizione nazionale , e nel caso da quella italiana.
Davanti al tribunale di Firenze pende un giudizio civile di risarcimento promosso da alcuni cittadini italiani nei confronti della Germania per atti delittuosi – crimini contro l’umanità – compiuti da membri delle forze armate tedesche durante il periodo della occupazione germanica in Italia..
Il tema è esclusivamente di carattere civile in quanto il diritto internazionale sancito dalla carta delle Nazioni Unite, di cui la Corte Internazionale di Giustizia è il principale organo, si occupa dei rapporti tra Stati , lasciando la giustizia penale alla Corte Penale Internazionale , che non è organo dell’ ONU , ma che trae potere da trattati internazionali non sottoscritti da tutti gli Stati partecipanti all’Onu, e che giudica singole persone e non Stati.
Il tema investe , malgrado la sua tecnicità , l’intero periodo della nostra vita nell’ultimo secolo e nell’attuale. Basti pensare ai crimini contro l’Umanità compiti negli ultimi decenni ( Bosnia, Kossovo, per non parlare del Medio Oriente ed altri) e le possibili azioni di risarcimento nei confronti dei singoli Stati.
Tra i partecipanti alla tavola rotonda oltre al Rettore della Università, al Preside della Facoltà di Giurisprudenza,il Giudice Minniti, il Procuratore Generale Militare, Giuseppe Tesauro Presidente emerito della Corte Costituzionale,ed i docenti di diritto internazionale prof.ri Zanghì, Cicconetti, Girelli e Nicola Colacino( oltre che docente anche nostro Condirettore ).
In sostanza la discussione si svolgeva sulla attualità nel nostro tempo del principio sinora assoluto ed intoccabile della assoluta immunità degli Stati in ordine a richieste di indennità per la commissione di crimini internazionali nei confronti di cittadini di nazionalità diversa: cioè se costoro siano legittimati ad agire davanti la propria giurisdizione nazionale, e se questa possa giudicare sul risarcimento richiesto, e quindi pronunciare una sentenza ( di condanna) nei confronti dello Stato Estero.
Si tratta quindi dare una nuova lettura dell’art.10 della nostra costituzione che dispone che l’ordinamento giuridico italiano si adatti automaticamente alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute come parte integrante del nostro diritto.
Ora la Corte costituzionale non negando al Giudice di Firenze la possibilità di poter affermare la propria giurisdizione nel caso concreto ha interpretato in senso restrittivo il principio di immunità assoluta degli Stati se in contrasto con le garanzie costituzionali e quelle riconosciute dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea.
La sintesi della situazione del conflitto tra la pronuncia della Corte Costituzionale e l’orientamento giurisprudenziale della Corte Internazionale di Giustizia, tuttora ancorato alla intangibilità della immunità assoluta degli Stati, è stato oggetto dell’intervento conclusivo di Colacino, che ha chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale si fonda sul principio che, la dove un ordinamento giuridico sia in grado di assicurare tutela alle vittime di soprusi – in questo caso gravissimi, tale esigenza deve essere considerata prevalente anche rispetto alle comuni regole di diritto internazionale ,perché solo in questo modo le relazioni internazionali potranno correttamente svilupparsi.