Per scioperi comprensibili …

Elaborazione Immagine di Carla Morselli

La stagnazione e la tendenziale recessione economica che hanno investito in questi anni il nostro Paese, sulla scia di un rallentamento complessivo registrato dall’Europa, hanno inevitabilmente evidenziato sensibili riflessi sulle aspettative dei lavoratori e sul conflitto sociale. In particolare, nell’area dei servizi pubblici essenziali, la cui funzionalità è garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini. Le contrazioni degli stanziamenti pubblici a favore di aziende e stazioni appaltanti, unitamente ai processi di progressiva liberalizzazione ed esternalizzazione dei servizi, hanno determinato una più diffusa condizione di precarietà e di disagio per gli addetti agli stessi.
Si sono registrati tempi lunghi per il rinnovo delle contrattazioni collettive, ritardi e contenimenti nelle retribuzioni e, talvolta, gli stessi posti di lavoro appaiono a rischio. L’inasprimento delle tensioni e conflittualità e le nuove forme di organizzazione e di erogazione dei servizi in taluni settori, sono all’origine, peraltro, di una proliferazione delle sigle sindacali e della comparsa di nuovi soggetti nel conflitto, spesso in concorrenza tra loro o con le organizzazioni di più antica tradizione. Fenomeno, questo, che favorisce l’intensificazione del ricorso allo sciopero, in cui talvolta le ragioni del protagonismo e della competizione tra i soggetti sindacali si affiancano a quelle di tutela dell’interesse dei lavoratori. La condizione di disagio e la reiterazione dei disservizi che ne derivano per l’utenza (pensiamo, in particolare, all’igiene ambientale e ai trasporti e anche alle criticità registratesi in questi mesi nella Capitale, in questi delicati settori!) stanno provocando un allarme sociale crescente che non può essere sottovalutato.
Nell’area dei servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, deve essere contemperato con quelli degli utenti che trovano anch’essi il loro riconoscimento nella Carta fondamentale della Repubblica. A questo fine, il legislatore ordinario ha introdotto nell’ordinamento una normativa – la legge 146/90, poi novellata dalla legge 83/2000 – che regola l’esercizio del diritto di sciopero in questo delicato settore, ponendo limiti e condizioni connaturate alla funzione essenziale di tali servizi, ai fini di rendere effettivi diritti e libertà del cittadino e prevedendo l’insediamento di una specifica Autorità per garantire l’attuazione della normativa stessa.
L’evoluzione e l’intensificazione del conflitto richiedono ora un aggiornamento di quella disciplina, ormai stagionata, espressione di una realtà sociale modificatasi nel corso degli anni e calata su uno schema che evidenziava la contrapposizione tradizionale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali (quelle più antiche, consolidate e, direi, “professionalizzate”). Oggi lo schema potrebbe estendersi a più soggetti, considerando che, talora, all’insorgere o all’intensificazione del conflitto concorrono anche le amministrazioni appaltanti e che le organizzazioni sindacali sovente, nell’ambito di singole vertenze, sembrano porsi le une contro le altre, utilizzando il ricorso allo sciopero anche per alimentare tale rivalità. Con il risultato di una proliferazione di astensioni, talvolta con larghe adesioni, che paralizzano il servizio in un dato bacino d’utenza, proclamate da sindacati di scarsa rappresentatività.
Ai fini di un adeguamento della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali alle mutate condizioni, una delle questioni al centro del dibattito in corso nelle sedi politiche e dottrinarie si identifica proprio nell’esigenza di garantire un minimo di rappresentatività all’atto di proclamazione dello sciopero.
Viene ipotizzata la previsione di una soglia di rappresentatività, “misurando” la stessa in base ai criteri già individuati per la contrattazione collettiva, con il Testo Unico del 10 gennaio 2014, sottoscritto da Confindustria e da Cgil, Cisl e Uil. In alternativa, si potrebbe immaginare un referendum tra i lavoratori del bacino investito dallo sciopero, indicativo della rilevanza dell’interesse all’iniziativa di protesta.
Sarebbe inoltre importante introdurre la preventiva adesione del lavoratore allo sciopero, per consentire all’impresa erogatrice un’organizzazione dei turni in grado di limitare ulteriormente il disservizio.
Così come sarebbe auspicabile estendere le franchigie (ossia le giornate in cui vada escluso lo sciopero) alle date più significative degli eventi di particolare rilievo internazionale, prolungati nel tempo (tipo Giubileo e Expò).
Ma, in particolare, sarebbe necessario rafforzare i poteri e estendere le competenze della Commissione di Garanzia dello sciopero nei servizi pubblici, per consentire alla stessa di affiancare con maggiore efficacia le parti nel tentativo di composizione del conflitto. La possibilità di intervenire con poteri di conciliazione e di arbitrato sui contenuti economici delle controversie potrebbe forse favorire più rapide soluzioni, evitando, ove possibile, il ricorso allo sciopero. In questa direzione è orientato un disegno di legge presentato dal sen. Sacconi e contenente anche criteri in ordine alla rappresentatività dei proclamanti.
Dovrebbe essere, al tempo stesso, potenziato il ruolo del Garante, rispetto alle eventuali responsabilità delle amministrazioni appaltanti dei pubblici servizi nell’insorgenza o aggravamento del conflitto, tema sul quale l’attuale Commissione, con un’interpretazione estensiva della volontà del legislatore, ha già compiuto qualche passo in avanti di un certo rilievo.

Immagini dal sito www.tgcom24.mediaset.it; www.romatoday.it

 

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