Redditometro 2015: dalla pay tv al nido, le voci nel mirino del Fisco

di | 1 Ott 2015

 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia che indica le linee guida del ‘nuovo’ redditometro, “applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni di imposta a decorrere dal 2011”. La finalità, spiega il testo, è quella di “adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contradditorio”. Le voci spesa principali nuove sono:

centri benessere e centri bellezza,
abbonamenti alla televisione a pagamento,
assegni periodici al coniuge,
rette per gli asili nido e fondi di investimento.
Scopo di questo strumento, come noto, è quello di combattere l’evasione fiscale tramite controlli incrociati tra il reddito e le spese effettuate, al fine di scoprire eventuali discrepanze tra l’effettivo tenore di vita ed il reddito dichiarato.

NOVITA’ – La nuova versione accoglie i rilievi del Garante della privacy ed elimina il concetto di “spese medie dell’Istat”, che non concorreranno quindi né alla selezione dei contribuenti né potranno essere utilizzate in sede di contraddittorio. L’altra novità riguarda “la determinazione sintetica del reddito complessivo delle presone fisiche”, per la quale “l’ammontare risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria si considera prevalente a quello calcolato induttivamente”. I nuovi criteri si applicano per gli accertamenti validi sui redditi a partire dal 2011 e riguardano oltre 100 voci di spesa che ricalcano quelle della precedente versione, divise in due grandi macro-aree: consumi e investimenti.
La prima comprende:

gli alimentari,
l’abitazione (mutuo, affitto, condominio e i compensi all’agente immobiliare),
i combustibili,
i mobili,
la sanità e i trasporti,
l’istruzione,
il tempo libero e gli animali.
Degli investimenti fanno invece parte:

gli immobili e i beni mobili registrati,
le polizze assicurative,
l’acquisto di azioni,
obbligazioni e quote di fondi comuni.
La novità di fondo dell’accertamento sintetico di “seconda generazione” è che le verifiche devono essere alimentate solo con spese certe presenti in Anagrafe tributaria. Unica eccezione ammessa rimane quella per le cosiddette “spese per elementi certi”: trattandosi, infatti, di voci di spesa ben conosciute dal Fisco, perchè già presenti in Anagrafe tributaria, possono essere prese in considerazione anche se di derivazione statistica, partecipando, così, al processo di stima del reddito sinteticamente attribuibile alle persone fisiche.
Dunque, da un punto di vista normativo, la direzione presa dal legislatore è quella di muoversi sempre più verso un accertamento sintetico di tipo “puro”, in cui si vuole limitare al minimo l’utilizzo dei dati stimati ai fini della ricostruzione sintetica del reddito attribuibile al contribuente.
Da un punto di vista operativo, secondo quanto disciplinato dall’articolo 1 del decreto, la determinazione sintetica del reddito avviene anche per gli accertamenti dal 2011 in poi, utilizzando l’elenco delle spese sensibili ai fini della ricostruzione reddituale dell’imponibile attribuibile in sede di accertamento al contribuente.

I CONTROLLI – Qualora lo scostamento tra il reddito dichiarato e le spese sostenute dal contribuente superi il gap del 20%, scatteranno i controlli del Fisco. Come da prassi al soggetto viene concessa la possibilità di difesa: sarà suo onere dimostrare che le spese che esulano dalla copertura del reddito sono state sostenute con entrate di natura diversa, ad esempio grazie all’aiuto economico di altre persone oppure con redditi esenti. E’ bene quindi effettuare tutti i pagamenti a rischio, in entrata e in uscita, con metodo tracciabile e conservare tutta la documentazione. Il primo step consiste nella notifica dell’invito a comparire per motivare le incoerenze dei dati, poi il contribuente sarà invitato all’accertamento con adesione.