Italiani all’estero: le prestazioni INPS per i cittadini residenti all’estero a seguito dell’emergenza Covid-19.

di | 1 Giu 2020

Italiani all’estero: le prestazioni INPS per i cittadini residenti all’estero a seguito dell’emergenza Covid-19.

In questa pagina sono elencate tutte le prestazioni INPS per i cittadini residenti all’estero a seguito dell’emergenza Covid-19.

Pensionati all’estero: sospensione dell’accertamento dell’esistenza in vita
A causa della pandemia da Covid-19 l’INPS ha concordato con Citibank la sospensione delle attività connesse all’accertamento dell’esistenza in vita riferito al 2019 e al 2020. La sospensione è stata decisa al fine di salvaguardare la salute dei pensionati e di tutti i soggetti coinvolti nell’attività di verifica.

Pensioni estero: nessuna sospensione dei pagamenti di aprile
I pensionati che non sono riusciti a completare il processo di verifica dell’accertamento in vita saranno inclusi tra i soggetti interessati dalla seconda fase dell’accertamento generalizzato che, come già comunicato con il messaggio 19 marzo 2020, n. 1249, sarà avviata presumibilmente ad agosto 2020.

In ogni caso l’INPS, in accordo con la banca, ha deciso proseguirà nell’erogazione dei pagamenti delle pensioni già a partire dalla prossima rata di aprile, anche in assenza della documentazione attestante l’esistenza in vita.

Lavoratori distaccati in paesi UE: validità formulari A1
Le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori in Europa.

L’INPS, con il messaggio 15 aprile 2020, n. 1633 recepisce i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate ai lavoratori distaccati in paesi UE.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, la validità dei formulari A1 con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 è estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020.
Inoltre, anche in merito alla determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di “attività prevalente”, dovranno ritenersi validi i formulari A1 rilasciati dalle istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo prima dell’emergenza epidemiologica, a prescindere dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta.

dal sito www.inps.it