COVID-19: integrazione salariale per lavoratori con obbligo di permanenza domiciliare

di | 1 Feb 2021

COVID-19: integrazione salariale per lavoratori con obbligo di permanenza domiciliare

Con il Messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021, l’INPS fornisce indicazioni sui trattamenti di integrazione salariale per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19.

In particolare, il documento rammenta che ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 126/2020, i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei lavoratori sopra indicati a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte degli stessi, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale CIGO, CIGD, ASO e CISOA. Tale domanda, recante la causale “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare”, riguarda il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti delle pubbliche autorità, fino a un massimo di 4 settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di 20 giornate per la CISOA.

Sono ammessi a questo specifico trattamento solo i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Istituto segnala, inoltre, che i datori di lavoro che accedono alle misure in questione non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Per maggiori dettagli, consulta il Messaggio.

dal sito www.lavoro.gov.it