COS’E’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI
di Gianfranco Ius

di | 1 Feb 2021

Dal 6 gennaio 2020 è possibile utilizzare il bonus del 60 per cento del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo che trova inizialmente la sua disciplina nell’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio). Il predetto credito d’imposta matura con riferimento ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (il mese di giugno è stato aggiunto dall’art. 77 del D.L. n. 104/2020) e ne possono usufruire anche le attività stagionali. Per le imprese turistico-ricettive, il credito di imposta spetta in ogni caso fino al 31 dicembre 2020.

la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/E «ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo»

Inoltre L’articolo 8 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ha esteso alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 (il decreto include un elenco di  codici Ateco beneficiari dei ristori in seguito alle nuove misure restrittive, con particolare attenzione a negozi ed esercizi commerciali, dai vestiti ai mobili alle mercerie fino alle armi, ai sexy shop, alle attività di tatuaggio e piercing), nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79 indicati come “ ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE” che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

L’art. 4 del decreto Ristori bis, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 previsto dal predetto articolo 8, ha esteso il credito d’imposta in misura “piena” indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente. È dunque ininfluente la soglia di 5 milioni di euro di ricavi.

         Come già detto nell’ambito oggettivo di applicazione il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60 per cento o 30 per cento) in relazione ai seguenti canoni:

  • di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone locazione degli immobili ad uso non abitativo);
  • dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone per servizi o affitto d’azienda).

I predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti.

L’Agenzia delle Entrate precisa che la disposizione in commento menziona espressamente i canoni di «locazione, di leasing [] di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo».

Il legislatore ha, dunque, assimilato alla locazione, anche l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing.

Al riguardo, si ritiene che l’assimilazione operata riguardi i contratti di leasing cd. operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”. Diversamente, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito qui in commento, i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.

A tali contratti, sono espressamente assimilati (ai sensi del comma 2 dell’articolo 28) i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, purché l’oggetto di tali accordi includa almeno un immobile a uso non abitativo «destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo».

Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui, accanto a un’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi a una pluralità di immobili, si ponga in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso.

La prestazione di tali servizi può risultare essenziale e determinante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, al fine di considerare tali immobili come idonei a configurare una gestione attiva del compendio immobiliare (cfr. circolare n. 7/E del 29 marzo 2013).

Trattasi, ad esempio, degli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali ovvero dei contratti cd. coworking.

In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, si precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del credito, qui in commento, anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del TUIR. Ne consegue che il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione. Ciò a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione; infatti, in tale ipotesi, il credito di imposta non potrà essere riconosciuto con riferimento ai canoni relativi all’immobile ad uso promiscuo, ma solo con riferimento all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva.

Come già accennato, la misura del credito d’imposta ammonta:

  • al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.

Ai sensi del comma 5, inoltre, il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Al riguardo è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.  Nel caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio; in tale ipotesi, il credito – fermi restando gli ulteriori requisiti – risulta fruibile successivamente al pagamento.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 28 e dell’articolo 122, comma 2, lettera

  • del Decreto rilancio il credito d’imposta è utilizzabile:
    • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    • nella dichiarazione dei    redditi        relativa      al       periodo    d’imposta  di sostenimento della spesa;
    • o, in alternativa può essere ceduto:
  1. al locatore o al concedente;
  2. ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del

Per quanto concerne l’utilizzo diretto da parte dei soggetti che possiedono i requisiti per fruire del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda si precisa che la compensazione mediante modello F24 deve avvenire, come espressamente indicato dalla norma, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili.

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il codice tributo: “6920” denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», istituito con specifica risoluzione.

In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare

riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta. Inoltre, in considerazione della circostanza per cui ai sensi del comma 5 si fa riferimento al canone «versato», per utilizzare il credito nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che risulti pagato nel 2020.

 

di Gianfranco Ius

 

Immagine dal sito www.borsainside.com

 

 

Gianfranco Ius
Laureato in scienze Economiche e Commerciali (LUISS); abilitato all’esercizio professionale di dottore commercialista; ed iscritto all’albo degli esercenti dal 1982;
revisore contabile iscritto all’albo, già revisore ufficiale dei conti; diploma di Master Universitario di II livello in GIUSTIZIA TRIBUTARIA ITALIANA ed EUROPEA; laurea magistrale in giurisprudenza.