LETTERE AL DIRETTORE
Risponde il nostro esperto Gianfranco Ius
Egregio direttore sono un parroco della provincia di Milano gradirei sapere i termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione di due attività sorte in parrocchia con finalità di volontariato e sportivo-dilettantistiche in modo da poter partecipare al riparto del 5 per mille. Grazie
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa informando che l’8 marzo corrente anno, si è aperta la fase d’iscrizione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive-dilettantistiche per il riparto del 5 per mille relativo all’anno 2021. L’istanza di accreditamento dovrà essere inviata entro il 12 aprile 2021. Possono presentare la richiesta d’iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti nell’elenco permanente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti del volontariato e le associazioni sportive presenti nell’elenco permanente del 2021, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate per i primi e dal CONI sul proprio sito istituzionale.
In particolare, l’elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato entro il 20 aprile, mentre le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco potranno essere richieste non oltre il 30 aprile. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, corretto degli errori segnalati, sarà infine pubblicato, entro il 10 maggio.In sostanza, gli enti potranno iscriversi al 5 per mille presentando la nuova istanza di accreditamento che contiene l’autocertificazione sul possesso dei requisiti così come previsto dal DPCM 23 luglio 2020 che ha semplificato le modalità di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del predetto contributo. E’ stato, così, eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
A partire da quest’anno distinti modelli e software dovranno essere usati per volontariato e associazioni sportive dilettantistiche e diversamente dagli anni precedenti, non dovrà più essere presentata separatamente, dal rappresentante legale entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti che danno diritto al contributo all’ente richiedente.
Di seguito riassumiamo nella tabella tutti gli adempimenti
Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione | 8 marzo 2021 |
Termine presentazione domanda d’iscrizione | 12 aprile 2021 |
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio | entro il 20 aprile 2021 |
Richiesta correzione domande | entro il 30 aprile 2021 |
Pubblicazione elenco iscritti definitivo | entro il 10 maggio 2021 |
Egregio professore le chiedo: per quanto riguarda le novità della legge di bilancio 2021 quali sono i vantaggi per noi datori di lavoro in relazione ad eventuali nuove assunzioni
La legge di Bilancio 2021 rappresenta un ulteriore strumento operato dal legislatore per dare impulso alla occupazione dei giovani. Tale “Manovra” interviene non soltanto sul requisito anagrafico indicato in 36 anni da compiere ma aumentando al 100% anche la durata del periodo relativo allo sgravio contributivo fruibile per chi assume giovani o stabilizza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle Regioni del Sud Italia
La legge di Bilancio relativa all’anno 2021 (articolo 1, commi dal 10 al 15, della legge n. 178/2020) rivede parzialmente l’incentivo stabile disciplinato dalla legge di Bilancio del 2018 (legge n. 205/2017) al fine di promuovere l’occupazione giovanile.
Le concrete possibilità di risparmio sono per i datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti;
I datori di lavoro privati che assumevano lavoratori di età non superiore a 35 anni nel biennio 2021-2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti hanno diritto ad un esonero contributivi, nella misura del 100%, della contribuzione INPS per un periodo massimo di 36 mesi nel limite di 6.000 euro annui applicato proporzionato su base mensile. Tale incentivo è aumentato a 48 mesi, qualora l’assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Restano fuori dalle novità i datori di lavoro che confermano in forza apprendisti al termine del periodo formativo.
Pertanto, i rapporti di lavoro incentivati sono quelli attuati mediante assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti ad esclusione di eventuali assunzioni di dirigenti.
Anche l’INPS ha chiarito che sarà possibile applicare l’incentivo qualora il contratto a tempo indeterminato preveda condizioni di miglior favore nei confronti del lavoratore rispetto alla disciplina dettata dal Jobs Act, con il decreto legislativo 23/2015. In pratica, qualora le parti riprendano, nel contratto individuale di assunzione, la disciplina prevista dall’ex articolo 18 della Legge 300/1970, ciò non sarà motivo ostativo rispetto alla fruizione dell’incentivo contributivo.
L’esonero è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati con un socio di cooperativa di lavoro (ai sensi della legge n. 142/2001). Così come sarà applicato anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché l’utilizzo del lavoratore sia reso a tempo determinato da parte dell’azienda c.d. utilizzatrice.
L’incentivo è possibile, infine, non solo in caso di assunzione ma anche di trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, a prescindere dal fatto che l’assunzione a termine sia avvenuta nel 2021 o in anni precedenti.
Sempre in riferimento al contratto di lavoro, sono esclusi i rapporti di lavoro in apprendistato, il lavoro domestico ed il contratto a tempo indeterminato intermittente (c.d. a chiamata), indipendentemente dal fatto che sia prevista l’indennità di disponibilità. Inoltre, sono esclusi tutti quei rapporti di lavoro che non hanno natura subordinata (es. contratti di collaborazione coordinata e continuativa, partita IVA, ecc.) ed i rapporti di lavoro non stabili (es. i contratti a tempo determinato e le prestazioni occasionali.
Per quanto riguarda le condizioni il primo requisito è legato all’età del soggetto da assumere. Il lavoratore non deve aver compiuto i 36 anni di età: per la precisione l’età, all’atto della prima assunzione incentivata, dovrà essere al massimo di 35 anni e 364 giorni.
Il secondo requisito è che il giovane, in tutta la sua vita lavorativa trascorsa, non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. In pratica, non deve mai aver avuto un pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Possono usufruire dell’esonero quei datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva. La violazione di questa regola comporta, per il datore di lavoro, la revoca dell’esonero contributivo ed il recupero del beneficio già fruito.
In conclusione si può auspicare che la strada della rimodulazione di tali strumenti possa essere interconnessa con l’avvio della funzionalità del Piano di Ripresa e Resilienza e con i ragionamenti di politica industriale che si potranno ad esso collegare con l’obiettivo 2050. Inoltre, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha chiarito che il Governo prorogherà fino al prossimo giugno il blocco dei licenziamenti per quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari, mentre per tutti gli altri si andrà fino a ottobre.
Gentile redazione sono un imprenditore Lombardo rientrato dall’Argentina, chiedo, pertanto, delle delucidazioni in relazione al comportamento gestionale, per quanto riguarda il personale dipendente, che dovrò adottare in qualità di datore di lavoro relativamente all’applicazione del taglio del cuneo fiscale. Grazie
Dal 2021 è strutturale l’applicazione del taglio al cuneo fiscale mediante un ulteriore detrazione d’imposta, introdotta a partire dal mese di luglio 2020, spettante ai lavoratori dipendenti che percepiscono redditi non oltre 40mila euro. Tale detrazione fiscale introduce una serie di adempimenti, collegati, tra loro indispensabili per realizzare questa nuova modalità
L’introduzione del nuovo trattamento integrativo IRPEF, finalizzato al taglio del cuneo fiscale sui redditi da lavoro dipendente, ha comportato in termini di gestione operativa degli adempimenti connessi alla gestione del personale. L’elaborazione del Libro unico del lavoro (LUL) di quest’anno non può prescindere dal costante controllo dei compensi e delle norme per la determinazione degli importi corretti, salvo conguaglio da effettuare a dicembre 2021. Inoltre, sia il trattamento integrativo che l’ulteriore detrazione sono inseriti nella Certificazione unica (CU) 2021, in scadenza il prossimo 16 marzo, anche con riferimento alla corretta applicazione della clausola di salvaguardia relativa all’epidemia in corso.
Il nuovo trattamento integrativo spetta ai soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati, inclusi i soci di cooperative quali: i lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi; i titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale; i collaboratori coordinati e continuativi; i sacerdoti; i lavoratori socialmente utili; i percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), purché l’ imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d’imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge.
Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.
La corretta gestione del trattamento integrativo pareggia anche l’effettivo compenso del trattamento dovuto in caso di sospensione dell’attività lavorativa avvenuta nel 2020 a seguito delle restrizioni dovute per l’emergenza sanitaria Covid-19.
L’articolo 128 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 2020), al comma 1, ha infatti stabilito che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica in corso, il bonus IRPEF e il trattamento integrativo spettino al lavoratore anche se incapiente per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute nei decreti emergenziali relativi alla pandemia.
Il sostituto d’imposta, pertanto riconosce il bonus IRPEF e il trattamento integrativo per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali Covid calcolandone la spettanza sulla base della retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.
di Gianfranco Ius
Gianfranco Ius
Laureato in scienze Economiche e Commerciali (LUISS); abilitato all’esercizio professionale di dottore commercialista; ed iscritto all’albo degli esercenti dal 1982;
revisore contabile iscritto all’albo, già revisore ufficiale dei conti; diploma di Master Universitario di II livello in GIUSTIZIA TRIBUTARIA ITALIANA ed EUROPEA; laurea magistrale in giurisprudenza.