Riduzione canone di locazione | Contributo a fondo perduto
Riduzione canone di locazione | Contributo a fondo perduto
L’istanza per i contributi a fondo perduto a favore dei locatori che riducono il canone di locazione deve essere presentata entro il 6 settembre 2021. Il contributo a fondo perduto per compensare le perdite che derivano dalla rinegoziazione del canone, può essere richiesto dai proprietari dell’appartamento, o soggetti che concedono in locazione un immobile a uso abitativo. E’ quanto previsto dalla legge n. 176 del 2020 di conversione del primo decreto Ristori. L’Agenzia delle Entrate specifica che il beneficio spetta sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita IVA, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA.
Nello specifico, ai proprietari di immobili che decideranno di rinegoziare il canone di locazione per i propri inquilini, abbassandone l’importo, verrà riconosciuto un contributo pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
L’agevolazione, regolata dall’art. 9-quater del D.L. n. 137/2020, non spetta a tutti i locatori, in quanto occorre possedere determinati requisiti.
In particolare il contributo spetta alle seguenti condizioni:
1) la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
2) il contratto deve essere stato rinegoziato a partire dal 25 dicembre 2020 in diminuzione per tutto il 2021 o per una parte dell’anno con un risparmio, quindi, sul costo della locazione per il conduttore;
3) il predetto contratto deve riguardare un immobile adibito ad uso abitativo, situato in un comune ad alta densità abitativa e che sia l’abitazione principale del conduttore;
4) la rinegoziazione con riduzione del canone deve essere comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI.
Questa ultima operazione, quindi, può essere effettuata anche dopo la presentazione della domanda per ottenere il contributo.
La predisposizione e trasmissione delle richieste deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, al percorso “Servizi per – Comunicare”.
La domanda si compone di un frontespizio dedicato ai dati del richiedente e ai dati generali dell’istanza e di un quadro A dedicato ai dati relativi ai contratti di locazione aventi i requisiti previsti e alle relative rinegoziazioni del canone.
Il quadro A si compone di tre parti, da compilare per ciascun contratto di locazione:
1) la parte I è dedicata ai dati del contratto di locazione:
a) avente i requisiti previsti e contiene gli estremi di registrazione, la data di inizio del contratto, l’importo del canone annuo, la quota di possesso e la casella per dichiarare che l’immobile oggetto della locazione è ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del conduttore;
2) la parte II è dedicata ai dati delle rinegoziazioni:
b) comunicate all’Agenzia alla presentazione dell’istanza e contiene le date di inizio e fine rinegoziazione e l’importo del canone annuo ridotto;
3) la parte III è dedicata ai dati della rinegoziazione programmata:
c) contiene le date di inizio e fine rinegoziazione, l’importo del canone annuo rinegoziato e la casella di impegno alla rinegoziazione entro la data del 31 dicembre 2021.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.
Delega agli intermediari
Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (articolo. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale. In tale caso, nel modello l’intermediario deve riportare il suo codice fiscale.
Segue uno schema riassuntivo degli adempimenti ai fini del riconoscimento del predetto contributo
Condizioni
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto: dai locatori (titolari di partita Iva o non titolari di partita IVA); nell’ambito di contratti di locazione in essere alla data del 29.10.2020, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, situati in comuni ad alta tensione abitativa, che costituiscono abitazione principale del conduttore;– a seguito di una o più rinegoziazioni in diminuzione dei canoni per tutto l’anno 2021 o per parte di esso.
Contributo
In particolare, la norma riconosce, – per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone sull’importo complessivo delle rinegoziazioni degli affitti in essere alla data del 29 ottobre 2020,- al locatore di immobile a uso abitativo, ubicato in un comune ad alta densità abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario. Il limite massimo annuo è di 1.200 euro per ogni locatore
Successivamente al 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.
Qualora le risorse stanziate per il contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.
Calcolo del contributo
L’Agenzia delle Entrate:
d) dopo la chiusura del canale telematico (6 settembre 2021), mette a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico;
e) successivamente al 31 dicembre 2021, effettua l’elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6 settembre 2021;
f) per ogni istanza determina l’effettivo contributo spettante.
Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno 2021, sono considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto
Istanza
La domanda può essere trasmessa a decorrere dal 6 luglio e fino al 6 settembre 2021 per ottenere il contributo a fondo perduto per i locatori che decidono di ridurre i canoni di locazione per gli inquilini di abitazioni principali
E’ un’agevolazione concessa per il 2021 dal decreto Ristori e resa operativa dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione del provvedimento del 6 luglio 2021, con il quale sono stati infatti definiti il contenuto informativo, le modalità applicative e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo de quo, in ossequio alle previsioni dell’art. 9 quater D.L. n. 137/2020.
Controlli
Dopo l’invio della domanda viene rilasciato un apposito protocollo telematico che deve essere conservato ed utilizzato nell’eventuale corrispondenza.
Correzione degli errori
E’ possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza entro il 6 settembre 2021, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
È possibile inoltre presentare – entro il 31 dicembre 2021 – una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
Il locatore potrà presentare l’istanza con sicurezza dopo aver verificato che i dati dei propri contratti e le relative rinegoziazioni corrispondono alle fattispecie indicate nel prospetto e quindi le risposte a tutte le caselle della checklist sono affermative.
Allegato:
Istanza_Contratto_Locazione_Mod
Immagine dal sito www.ilfriuli.it
di Gianfranco Ius
Gianfranco Ius
Laureato in scienze Economiche e Commerciali (LUISS); abilitato all’esercizio professionale di dottore commercialista; ed iscritto all’albo degli esercenti dal 1982;
revisore contabile iscritto all’albo, già revisore ufficiale dei conti; diploma di Master Universitario di II livello in GIUSTIZIA TRIBUTARIA ITALIANA ed EUROPEA; laurea magistrale in giurisprudenza.