TRAFFICO DI INFLUENZE SOFT DAL 25 AGOSTO. I RAPPORTI DEVONO ESSERE REALI, NON SOLO VANTATI
Ridimensionato l’ambito di applicazione dell’art.346 bis c.p. che punisce il “commercio delle relazioni illecite: entrato in vigore il 25 agosto la legge 114 del 9 agosto 2024 n.114, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.187 del 10 agosto 2024.Le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate e non vantate, oltre che esistenti e non solo asserite. La riduzione dell’ambito di applicazione tuttavia dovrebbe essere controbilanciata da norme più severe in materia di lobbyng osserva la commissione europea nella relazione sullo stato di diritto in Italia.

